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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 giugno 1998, n. 236

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-1998
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Testo in vigore dal: 2-8-1998
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
i  Ministri   della  sanita',   dell'industria,  del   commercio  e
  dell'artigianato   e     del  tesoro,     del  bilancio  e    della
  programmazione economica
  Vista  la legge  8 luglio  1986, n.  349, istitutiva  del Ministero
dell'ambiente;
  Visto il regolamento  CEE n. 880/92 del 23  marzo 1992, concernente
un  sistema  comunitario  di  assegnazione del  marchio  di  qualita'
ecologica;
  Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente
un  sistema   di  adesione  volontaria  delle   imprese  del  settore
industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
  Vista la legge  25 gennaio 1994, n. 70, concernente:  "Norme per la
semplificazione degli adempimenti in  materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale";
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Visto il  decreto del  Ministro dell'ambiente,  di concerto  con il
Ministro della sanita', con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato  e con  il Ministro  del tesoro  in data  2 agosto
1995, n.  413, recante "Norme  per l'istituzione ed  il funzionamento
del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit",
  Udito  il  parere  reso  dalla  sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con  nota  n.  GAB/98/10005/A6  in  data 28  maggio  1998,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto   con   il  Ministro   della   sanita',   con  il   Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato e con  il Ministro
del tesoro  in data 2 agosto  1995, n. 413, citato  nelle premesse e'
sostituito dal seguente:
  " 2. Tutti i membri del  Comitato debbono essere scelti tra persone
di specifica  e comprovata competenza  ed esperienza e  di indiscussa
moralita' ed  indipendenza. A  pena di  immediata decadenza  essi non
possono  esercitare, nei  campi  di competenza  del Comitato,  alcuna
attivita'  professionale o  di consulenza,  essere amministratori  di
soggetti pubblici o privati, ne'  avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese  operanti nel settore.  La decadenza e'  dichiarata con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente, previa  contestazione  formale
dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima
nel termine di quindici giorni,  ferma restando l'ipotesi indicata al
comma 9. Per  almeno un anno dalla cessazione  dell'incarico i membri
del Comitato non possono  intrattenere rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme
procedurali attinenti  al funzionamento  del Comitato  sono stabilite
con  apposito regolamento  interno  adottato dal  Comitato stesso  ed
approvato  dal   Ministro  dell'ambiente.   Qualora  se   ne  ravvisi
l'opportunita',  su formale  richiesta del  Ministro dell'ambiente  i
membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche
sono posti  in posizione  di comando presso  il Comitato  stesso, con
oneri stipendiali, diretti e  riflessi, a carico dell'amministrazione
di appartenenza.".
  2. L'articolo  2, comma 4,  del decreto 2  agosto 1995, n.  413, e'
sostituito dal seguente:
  " 4. Il  presidente, al momento della nomina,  conferisce delega al
vice presidente  per quanto attiene  tutte le attivita' di  una delle
sezioni  in cui  si articola  il Comitato  ai sensi  del comma  5 del
presente articolo. Il  presidente e il vice  presidente presiedono le
riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato
e  rappresentano  l'organismo  competente,   per  la  parte  di  loro
competenza,  in  tutte le  sedi  nazionali  ed internazionali.  Nelle
materie disciplinate  dal presente decreto,  il presidente e  il vice
presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti
degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro
dell'ambiente, sentito  il Ministro  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato.  In  caso di  assenza  del  presidente e  del  vice
presidente le riunioni  del Comitato e delle  sezioni sono presiedute
dal  componente  di  eta'  piu'  elevata. Il  presidente  e  il  vice
presidente possono  designare componenti  delle rispettive  sezioni a
partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposiozioni  di  legge    modificate  o  alle    quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il   regolamento (CEE) n. 880/92  del Consiglio del 23
          marzo  1992  concernente  un  sistema      comunitario   di
          assegnazione  di    un  marchio di qualita'   ecologica, e'
          pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale    della  Comunita'
          europea n. L99 dell'11 aprile 1992.
            -  Il  regolamento (CEE) n. 1836/93  del Consiglio del 29
          giugno 1993 sull'adesione volontaria    delle  imprese  del
          settore    industriale  a  un  sistema    comunitario    di
          ecogestione   e   audit,   e' pubblicato    nella  Gazzetta
          Ufficiale  della    Comunita'  europea  n. L 168/1   del 10
          luglio 1993.
            - Il testo dell'art.  17, commi 3 e 4, della    legge  23
          agosto  1988,  n.    400  ("Disciplina    dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri") e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - Il   testo dell'art.   2  del  decreto    del  Ministro
          dell'ambiente 2 agosto  1995, n.  413, come  modificato dal
          presente decreto,  e' il seguente:
            "Art.  2  (Composizione e  funzionamento  del  Comitato).
          -   1.  Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice
          presidente,   nominati   con   decreto   del       Ministro
          dell'ambiente, di concerto  con il Ministro dell'industria,
          del    commercio  e  dell'artigianato,  nonche'   da dodici
          componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
          di cui:
            a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;
               b) due membri designati dal Ministero della sanita';
            c)    quattro    membri     designati  dal      Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato;
               d) due membri designati dal Ministero del tesoro.
            2.  Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra
          persone  di  specifica    e    comprovata  competenza    ed
          esperienza   e di  indiscussa moralita' ed  indipendenza. A
          pena di  immediata decadenza  essi non possono  esercitare,
          nei  campi  di competenza  del Comitato,  alcuna  attivita'
          professionale  o  di consulenza,  essere amministratori  di
          soggetti pubblici o privati, ne'  avere interessi diretti o
          indiretti  nelle  imprese    operanti  nel  settore.     La
          decadenza  e'    dichiarata  con  decreto    del   Ministro
          dell'ambiente,   previa        contestazione        formale
          dell'incompatibilita',  in  caso  di  mancata  eliminazione
          della medesima nel  termine  di  quindici  giorni,    ferma
          restando l'ipotesi indicati al comma 9. Per  almeno un anno
          dalla  cessazione   dell'incarico i membri del Comitato non
          possono    intrattenere  rapporti  di  collaborazione,   di
          consulenza  o  di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel
          settore. Le norme procedurali attinenti   al  funzionamento
          del  Comitato    sono  stabilite con   apposito regolamento
          interno  adottato dal  Comitato stesso  ed approvato    dal
          Ministro    dell'ambiente.     Qualora   se    ne   ravvisi
          l'opportunita',   su  formale    richiesta  del    Ministro
          dell'ambiente    i membri del Comitato che siano dipendenti
          di amministrazioni pubbliche sono posti  in posizione    di
          comando presso  il Comitato  stesso, con oneri stipendiali,
          diretti  e    riflessi,  a  carico  dell'amministrazione di
          appartenenza.
            3. I   componenti  del    Comitato,  ivi  compresi,    il
          presidente   ed il vice  presidente, durano  in carica  tre
          anni e  non possono  essere confermati, salvo che  in  sede
          di primo rinnovo.
            4.  Il  presidente, al  momento della  nomina, conferisce
          delega al vice presidente   per quanto attiene    tutte  le
          attivita'  di    una delle sezioni  in cui  si articola  il
          Comitato  ai sensi  del comma  5 del presente articolo.  Il
          presidente  e il vice  presidente presiedono le riunioni di
          ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e
          rappresentano  l'organismo  competente,    per   la   parte
          di    loro competenza,   in   tutte le  sedi  nazionali  ed
          internazionali.  Nelle materie disciplinate   dal  presente
          decreto,  il presidente e  il vice presidente rappresentano
          altresi'   la   posizione   italiana  nei  confronti  degli
          organismi comunitari,  secondo  le  direttive  fornite  dal
          Ministro    dell'ambiente,    sentito        il    Ministro
          dell'industria, del   commercio  e  dell'artigianato.    In
          caso  di   assenza  del  presidente e  del  vice presidente
          le riunioni  del Comitato e delle  sezioni sono  presiedute
          dal  componente  di  eta'  piu'  elevata. Il  presidente  e
          il    vice presidente possono   designare componenti  delle
          rispettive  sezioni a partecipare a riunioni e  a  incontri
          di lavoro.
            5.  Il Comitato,  articola  la propria  struttura  in due
          sezioni,  aventi   autonomia    operativa,   una   per   le
          attivita'  riguardanti l'Ecolabel  e   l'altra   per     le
          attivita'    concernenti    l'Ecoaudit,  ciascuna     cosi'
          composta:     due     rappresentanti     del      Ministero
          dell'ambiente,    due   rappresentanti   del      Ministero
          dell'industria ed un rappresentante  del Ministero    della
          sanita',    un rappresentante   del Ministero  del  tesoro.
          Resta  ferma  la  competenza  del  Comitato, nell'interezza
          della sua composizione, per quanto riguarda le  materie  di
          interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.
            6. Il  Comitato e ciascuna  sezione del  Comitato in sede
          di  prima costituzione sono legittimamente insediati quando
          sono nominati i due terzi dei componenti.
            7. Le  decisioni del Comitato e  delle due  sezioni  sono
          adottate  a  maggioranza  semplice dei votanti. In  caso di
          parita'  prevale  il  voto  del  presidente  e   del   vice
          presidente.
            8.  Ai  fini della validita' delle riunioni e' necessaria
          la  presenza  di  almeno  la  maggioranza  dei  membri  del
          Comitato o della sezione.
            9.    Il   componente   del   Comitato    che  nel  corso
          dell'anno   non partecipa,  senza  giustificato  motivo,  a
          piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla  carica ed e'
          sostituito con le  modalita' di cui al comma 1".