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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 giugno 1998, n. 225

Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal: 28-7-1998
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                            d'intesa con
                             IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la  legge 7 agosto  1997, n. 266, recante  interventi urgenti
per l'economia  e, in  particolare, l'art. 14  concernente interventi
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
  Visto  l'art. 17,  comma 3,  della legge  23 agosto  1988, n.  400,
recante  disciplina dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la disciplina  comunitaria in  materia di  aiuti di  Stato a
favore  delle piccole  e  medie imprese  approvata dalla  Commissione
delle  Comunita' europee  il  20 maggio  1992,  aggiornata da  quella
adottata il 20  marzo 1996 e dalla  raccomandazione della Commissione
n. 96/280/CE del  3 aprile 1996, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996;
  Vista la  comunicazione della  Commissione delle  Comunita' europee
relativa agli  aiuti de minimis  numero 96/C 68/06,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma del citato art. 17, comma  3, della predetta legge n. 400 del
1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Programmi di intervento
  1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della
legge 8 giugno 1990,  n. 142, al fine di superare  la crisi di natura
socioambientale   in   particolari    aree   del   loro   territorio,
predispongono programmi  di intervento per l'attuazione  dell'art. 14
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  2. I programmi di intervento evidenziano:
    a) le aree di degrado urbano e sociale;
    b)   gli  indicatori  che   misurano  il  degrado  socioeconomico
e ambientale;
    c) le attivita' da intraprendere e le azioni prioritarie;
    d) le iniziative da  finanziare  con  particolare  riferimento  a
quelle economiche ed imprenditoriali;
    e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
    f) gli obiettivi perseguiti;
    g)    la durata   e il   fabbisogno finanziario  del programma  e
delle singole azioni.
  3.   Le  aree   di   degrado  urbano   e   sociale  devono   essere
geograficamente  identificabili  ed   omogenee  e  presentare  indici
socioeconomici  inferiori  ai   valori  medi  dell'intero  territorio
comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 14 della   legge 7 agosto  1997,  n.
          266, recante "Interventi urgenti per l'economia", recita:
            "Art.  14   (Interventi per  lo sviluppo  imprenditoriale
          in  aree di degrado  urbano).  - 1.  Al  fine  di  superare
          la crisi  di  natura socioambientale  in  limitati   ambiti
          dei comuni  capoluogo  di  cui all'art.  17  della legge  8
          giugno   1990,  n. 142,  che  presentano caratteristiche di
          particolare  degrado    urbano  e  sociale,   il   Ministro
          dll'industria,     del   commercio    e    dell'artigianato
          provvede   al finanziamento   di  interventi    predisposti
          dalle      amministrazioni  comunali  con    l'obiettivo di
          sviluppare, in  tali    ambiti,  iniziative  economiche  ed
          imprenditoriali.
            2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato,  da  adottare  d'intesa  con
          il    Ministro    per    la  solidarieta'   sociale,   sono
          determinati  i  criteri  e    le modalita' per l'attuazione
          degli  interventi di  cui al comma   1, anche   per  quanto
          concerne   la predisposizione  degli appositi  programmi da
          parte dei comuni. Con il medesimo   decreto possono  essere
          previste  agevolazioni di   carattere finanziario  connesse
          ai  medesimi interventi,   entro i  limiti  concordati  con
          l'Unione europea.
            3.  Per  il  finanziamento  delle iniziative  di  cui  al
          presente  articolo  e'   autorizzata la spesa   di lire  46
          miliardi per   il 1997.   Tale   somma e'    trasferita  ai
          comuni  di   cui al  comma 1,  in misura proporzionale alla
          popolazione residente.
            4. All'onere di cui al comma    3  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  previste  dall'art.  1 del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.  341.
            5.  Il  Ministro del tesoro  e' autorizzato ad apportare,
          con proprio decreto, le  variazioni di  bilancio occorrenti
          per  l'attuazione del presente articolo.
            6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia   e' trasferita  la
          potesta'   di  disciplinare  l'ordinamento  dell'Ente  zona
          industriale di Trieste.
            - La disciplina   comunitaria  in  materia  di  aiuti  di
          Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla
          Commissione   il   20  maggio  1992    (92/C    213/02)  e'
          pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale    delle  Comunita'
          europee n. C 213/2 del 19 agosto 1992.
            -  La  disciplina    comunitaria  in  materia di aiuti di
          Stato a favore delle piccole  e  medie  imprese    adottata
          dalla  Commissione  il  20  marzo 1996   (96/C   213/04) e'
          pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale    delle  Comunita'
          europee n. C 213/4 del 23 luglio 1996.
            -    La    raccomandazione   della    Commissione  del  3
          aprile  1996 (96/280/CE) relativa   alla definizione  delle
          piccole    e  medie  imprese e' pubblicata nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee n. L 107/4 del 30 aprile
          1996.
            -   La comunicazione   della Commissione    (96/C  68/06)
          relativa  agli aiuti   de   minimis   e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. C 68/10 del
          6 marzo 1996.
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio dei  Ministri),  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            - L'art.   17 della  legge    8  giugno    1990,  n.  142
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  135 del 12 giugno
          1990),  recante  "Ordinamento  delle   autonomie   locali",
          recita:
            "Art.    17      (Aree   metropolitane).   -   1.    Sono
          considerate  aree metropolitane  le  zone  comprendenti   i
          comuni    di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,  Bologna,
          Firenze,  Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni   i   cui
          insediamenti    abbiano   con   essi rapporti   di  stretta
          integrazione  in    ordine   alle   attivita'   economiche,
          ai    servizi  essenziali  alla  vita sociale, nonche' alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
            2.   La regione    puo'  procedere    alla  delimitazione
          territoriale di ciascuna  area   metropolitana,  sentiti  i
          comuni   e  le  province interessate,  entro un  anno dalla
          data di  entrata in  vigore della presente legge.
            3.  Quando    l'area  metropolitana non   coincide con il
          territorio di una   provincia   si   procede   alla   nuova
          delimitazione      delle  circoscrizioni  provinciali     o
          all'istituzione   di nuove  province, ai sensi dell'art. 16
          considerando  l'area metropolitana come territorio  di  una
          nuova provincia.
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita'   metropolitana    con      specifica    potesta'
          statutaria   ed     assume   la  denominazione  di  "citta'
          metropolitana".
            5.    In    attuazione    dell'art.    43   della   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948,  n. 3 (statuto   speciale
          per  la  Sardegna),   la regione Sardegna  puo'  con  legge
          dare attuazione  a  quanto  previsto  nel presente articolo
          delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
            - Per l'art.  14, legge n. 266/1997, si rinvia  al  testo
          trascritto nelle note alle premesse: