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LEGGE 16 giugno 1998, n. 188

Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore della legge: 4/7/1998
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Testo in vigore dal: 4-7-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 247,  comma 1, del decreto  legislativo 19 febbraio
1998,  n. 51,  le  parole:  "e diventa  efficace  decorso il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254"  sono sostituite dalle seguenti: "e  diventa efficace a
decorrere dal 2 giugno 1999".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Flick
           Nota all'art. 1:
            - Il testo  del  comma  1    dell'art.  247  del  decreto
          legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 e' il seguente:
            "1.   Il presente  decreto  legislativo entra  in  vigore
          il   giorno successivo   alla sua    pubblicazione    nella
          Gazzetta  Ufficiale    della Repubblica italiana  e diventa
          efficace decorso  il termine stabilito dall'art.  1,  comma
          1,  lettera  r),  della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta
          eccezione per  le disposizioni previste dagli  articoli 17,
          33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".