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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-06-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2023)
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Testo in vigore dal: 12-6-1998
al: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanita'  e  dei  trasporti  e
                          della navigazione 
  Visto il decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  relativo
all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
imballaggio; 
  Visti in particolare gli articoli  15  e  18,  commi  2  e  4,  del
predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato il modello del formulario  di  identificazione  dei
rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, articolo 15. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante:  "Attuazione
          delle direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui
          rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti  di  imballaggio"  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. 
            - Il  testo  dell'art.  15  del  D.Lgs.  suddetto  e'  il
          seguente: 
            "Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1.  Durante  il
          trasporto i rifiuti sono accompagnati da un  formulario  di
          identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
          i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
            2. Il formulario di identificazione di  cui  al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal detentore dei rifiuti,  e  controfirmato  dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in  arrivo  dal  destinatario,  sono  acquisite   una   dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne una al  detentore.  Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
            3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i   rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
            4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico. 
            5. Il modello uniforme di formulario  di  identificazione
          di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto". 
            - Il testo dell'art.  18,  commi  2  e  4  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
              "2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
                a) l'adozione delle norme tecniche  per  la  gestione
          dei  rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di   specifiche
          tipologie  di  rifiuti,  nonche'  delle   norme   e   delle
          condizioni per l'applicazione delle procedure  semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33; 
                b) la determinazione e la disciplina delle  attivita'
          di recupero dei prodotti  di  amianto  e  dei  beni  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                c) la determinazione dei limiti di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
                d)  la  determinazione  dei  criteri  qualitativi   e
          qualiquantitativi  per  l'assimilazione,  ai   fini   della
          raccolta e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali  ai
          rifiuti urbani; 
                e) la definizione del modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
          5; 
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
                g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
          capacita' tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio  delle
          attivita' di gestione dei rifiuti; 
                h)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti; 
                i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
          definizione del formulario di cui all'art. 15; 
                l) l'individuazione delle tipologie  di  rifiuti  che
          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
                m) l'adozione di un modello uniforme del registro  di
          cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di  tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso; 
                n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
          44; 
                o)  l'aggiornamento  degli   allegati   al   presente
          decreto; 
                p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico come fertilizzante,  ai  sensi  della  legge  19
          ottobre  1984,  n.   748,   e   successive   modifiche   ed
          integrazione, del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante
          compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
          raccolta differenziata". 
            "4. Salvo che non sia diversamente disposto dal  presente
          decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al  comma
          2 sono adottate, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i  Ministri  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e della sanita',  nonche',
          quando le predette norme riguardano i rifiuti  agricoli  ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione". 
            - Il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante:  "Modifiche
          ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22, in  materia  di  rifiuti,  di  rifiuti  pericolosi,  di
          imballaggi e di rifiuti di imballaggi" e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261. 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri", e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Nota all'art. 1: 
            - L'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22  e'  citato
          nelle note alle premesse.