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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. 127

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, in attuazione della direttiva 93/114/CEE sugli additivi nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-5-1998
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Testo in vigore dal: 20-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  direttiva n.  93/114/CEE, del  Consiglio del  14 dicembre
1993,  che modifica  la direttiva  70/524/CEE relativa  agli additivi
nell'alimentazione degli animali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, che  attua la direttiva 70/524/CEE.  e successive modificazioni,
relativa agli additivi nell'alimentazione per animali;
  Visto  il  decreto  legislativo  3   marzo  1993,  n.  92,  recante
attuazione   della  direttiva   90/220/CEE  concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
  Ritenuto  di  dovere  integrare  il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1  marzo 1992, n.  228, per effetto del  recepimento della
citata direttiva 93/114/CEE;
  Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la legge  29 dicembre 1990, n. 428,  recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 29 maggio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  9 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 1
marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Qualora un additivo sia  costituito da o contenga organismi
geneticamente  modificati  ai  sensi   dell'articolo  1  del  decreto
legislativo  3  marzo  1993,  n.   92,  deve  essere  effettuata  una
valutazione  specifica dei  rischi per  l'ambiente, analoga  a quella
prevista dall'articolo  5, comma  2, lettera  b), del  citato decreto
legislativo; a  tale scopo  il fascicolo  che deve  essere presentato
conformemente all'articolo 8, comma 1,  del presente decreto, al fine
di garantire  l'osservanza dei  principi di  cui ai commi  1 e  2 del
presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
  a) copia  di ogni  provvedimento formale  di assenso  del Ministero
della   sanita'  per   l'emissione  deliberata   nell'ambiente  degli
organismi geneticamente  modificati per scopi di  ricerca e sviluppo,
conformemente  all'articolo 6,  comma  4, del  decreto legislativo  3
marzo 1993, n.  92, nonche' i risultati delle  emissioni in relazione
al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
  b)  un  fascicolo tecnico  completo  che  fornisca le  informazioni
previste  negli allegati  Il e  III del  decreto legislativo  3 marzo
1993, n. 92, la valutazione  del rischio per l'ambiente risultante da
tali informazioni, ed i risultati  di qualsiasi studio effettuato per
scopi di ricerca o sviluppo.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio   dei Ministri"; il  testo  del
          comma 2  dell'art. 17 della suddetta legge e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge previste dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -  Il  decreto  del Presidente della   Repubblica 1 marzo
          1992, n. 228,  reca:  "Regolamento  di  attuazione    delle
          direttive  CEE  70/524, 73/103, 75/296,   84/587,   87/153,
          91/248     e     91/249,      relative   agli      additivi
          nell'alimentazione per animali".
            -   La   legge   16   aprile    1987,  n.  183,  riguarda
          l'adeguamento dell'ordinamento     interno   agli      atti
          normativi   comunitari,   in particolare il testo dell'art.
          11 e' il seguente:
            "Art.  11.  -  1.  Il  Governo  o    le  regioni,  se  la
          raccomandazione  o  la direttiva  comunitaria non  riguarda
          materia   gia' disciplinata    con  legge  o    coperta  da
          riserva  di   legge, ne   danno attuazione  entro i termini
          previsti   dalla stessa   mediante   regolamenti   o  altri
          atti  amministrativi generali di  competenza dei rispettivi
          organi  e con i procedimenti previsti per l'adozione  degli
          stessi".
          Nota all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.  9  del  D.P.R.  n.  228/1992,
          cosi'   come modificato dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente:
            "Art.    9.  -    1.    L'iscrizione    di  un   additivo
          nell'allegato I  e' consentita soltanto quando l'additivo:
            a)  incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto
          favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti  o  sulla
          produzione animale;
            b)    tenuto  conto    della  quantita'    consentita nei
          mangimi, non   ha  un'influenza  sfavorevole  sulla  salute
          umana  o  animale  o  sull'ambiente  e   non   danneggia il
          consumatore  alterando   le caratteristiche   dei  prodotti
          animali;
            c) e' controllabile nei mangimi;
            d)  tenuto conto della quantita'  consentita nei mangimi,
          e' escluso che configuri un trattamento  o  una  profilassi
          delle  malattie animali.   Tale  condizione non  si applica
          alle  sostanze del  tipo di  quelle iscritte  nell'allegato
          I, gruppo D;
            e)  per  seri    motivi  attinenti  alla  salute  umana o
          animale non  deve  essere  riservata  a  terapia  medica  o
          medicoveterinaria.
            2.  L'iscrizione  di un additivo o di un nuovo impiego di
          un additivo  nell'allegato  II  e'  ammessa  solo  se  sono
          soddisfatte  le  condizioni di cui al  comma 1, lettere b),
          c) ed e), qualora  sia lecito ritenere,  tenuto  conto  dei
          risultati   disponibili,  che  sono  anche  soddisfatte  le
          condizioni di cui al comma 1, lettere a) e d).
            2-bis. Qualora un  additivo sia costituito da  o contenga
          organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 1 del
          decreto legislativo  3  marzo  1993,  n.  92,  deve  essere
          effettuata  una  valutazione  sperifica  dei  rischi    per
          l'ambiente,  analoga a  quella prevista  dall'art. 5, comma
          2, lettera b) , del  citato  decreto  legislativo;  a  tale
          scopo   il   fascicolo   che   deve   essere     presentato
          conformemente all'art. 8, comma 1,  del  presente  decreto,
          al  fine  di garantire  l'osservanza  dei principi  di  cui
          ai    commi   1   e   2   del   presente   articolo,   deve
          comprendere i seguenti documenti:
            a) copia  di ogni  provvedimento formale  di assenso  del
          Ministero della   sanita'  per    l'emissione    deliberata
          nell'ambiente    degli organismi geneticamente   modificati
          per scopi di   ricerca e sviluppo,  conformemente  all'art.
          6, comma 4,  del decreto legislativo  3 marzo 1993,  n. 92,
          nonche'  i    risultati delle   emissioni in   relazione al
          rischio per la salute umana e per l'ambiente;
            b)  un  fascicolo tecnico   completo   che   fornisca  le
          informazioni  previste    negli  allegati    II e   III del
          decreto legislativo  3 marzo 1993, n.  92,  la  valutazione
          del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni,
          ed i risultati  di qualsiasi studio effettuato per scopi di
          ricerca o sviluppo".