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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 90

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-1998
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/04/1998, n. 94 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1998)
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Testo in vigore dal: 25-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
38 e l'articolo 1, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
  Vista la  direttiva 92/32/CEE,  del Consiglio  del 30  aprile 1992,
recante settima  modifica della  direttiva 67/548/CEE,  del Consiglio
del 27 giugno 1967,  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative    regolamentari   e    amministrative   relative    alla
classificazione, all'imballaggio e  alla etichettatura delle sostanze
pericolose;
  Vista  la direttiva  91/410/CEE,  della Commissione  del 22  luglio
1991, recante quattordicesimo adeguamento  al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE;
  Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;
  Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993,
che stabilisce i principi per la  valutazione dei rischi per l'uomo e
per  l'ambiente delle  sostanze notificate  ai sensi  della direttiva
67/548/CEE;
  Vista  la direttiva  93/90/CEE,  della Commissione  del 29  ottobre
1993,  relativa all'elenco  delle  sostanze di  cui all'articolo  13,
paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
  Vista  la direttiva  93/105/CE, della  Commissione del  25 novembre
1993,  che stabilisce  l'allegato VII  D, contenente  le informazioni
necessarie alla  redazione dei fascicoli tecnici  di cui all'articolo
12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
  Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione   economica,    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato e dell'ambiente;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1  del decreto legislativo 3 febbraio  1997, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1  dopo  la parola:  "preparati"  sono  inserite  le
seguenti:  "allorche'   tali  sostanze  siano  immesse   sul  mercato
comunitario";
  b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo e' soppresso.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato  con decreto  del Presidente
          della   Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092, al solo fine
          di facilitare   la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali e'   operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e  l'efficacia degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza   dell'Italia alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria per il 1994.
            -    L'art. 1,   comma  5,  e l'art.  38  della  suddetta
          legge  cosi' recitano:
            "Art.  1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione    di
          direttive comunitarie). - 1. - 4. (Omissis).
            5.  Entro  i  due  anni dalla   data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo puo'  emanare  disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
            "Art.     38     (Classificazione,     imballaggio     ed
          etichettatura   delle sostanze   pericolose:  criteri    di
          delega).  -    1. L'attuazione   della direttiva  92/32/CEE
          del  Consiglio   sara'  informata  ai  seguenti principi  e
          criteri direttivi:
            a)  ricomprendere  in  un    unico  testo,  conformemente
          all'impostazione  della     direttiva     92/32/CEE,     la
          disciplina    di    livello    legislativo  concernente  la
          classificazione,  l'imballaggio  e  l'etichettatura   delle
          sostanze  pericolose nonche' i principi  per la valutazione
          dei rischi per l'uomo   e per  l'ambiente    relativi  alle
          sostanze    notificate, con conseguente  abrogazione  della
          legge   29    maggio    1974,    n.    256    e  successive
          modificazioni,     e  dei  decreti  del   Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988,  n.
          141;
            b)  prevedere  che al recepimento  di ulteriori direttive
          tecniche di  modifica    degli  allegati    alla  direttiva
          67/548/CEE  si    provveda con decreto  del  Ministro della
          sanita',    emanato    di  concerto    con    il   Ministro
          dell'industria,    del commercio  e dell'artigianato e  con
          il Ministro   dell'ambiente, ogni    qualvolta  la    nuova
          direttiva  preveda poteri discrezionali  degli Stati membri
          per  il proprio recepimento.  Il  predetto criterio  dovra'
          essere    applicato anche  alle direttive comunitarie  gia'
          emanate    ma    non    ancora  recepite   nell'ordinamento
          italiano;
            c)  prevedere  che le  spese  relative  alle  prestazioni
          rese    dal  Ministero  della    sanita'  e   dall'Istituto
          superiore di   sanita' siano  poste    a    carico    delle
          imprese    notificatrici    di   nuove   sostanze chimiche,
          secondo  le  tariffe  e  le  modalita'  di  versamento   da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro    della sanita', di
          concerto con il Ministro del tesoro".
            -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,
          riguarda:
            "Attuazione   della  direttiva     92/32/CEE  concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose".
            -  La  direttiva   92/32/CEE e' pubblicata in GUCE L  154
          del 5 giugno 1992.
            - La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE L 196 del
          16 agosto 1967.
            - La    legge  29    maggio  1974,  n.    256,  riguarda:
          "Classificazione    e    disciplina    dell'imballaggio   e
          dell'etichettatura   delle   sostanze   e   dei   preparati
          pericolosi".
            -    La   direttiva 93/67/CEE  e'  pubblicata  in  GUCE L
          227  dell'8 settembre 1993.
            -  La direttiva  93/90/CEE  e'  pubblicata in   GUCE    L
          277 del  10 novembre 1993.
            -    La direttiva   93/105/CEE  e' pubblicata  in GUCE  L
          294 del  30 novembre 1993.
            -  La direttiva  96/56/CEE  e'  pubblicata in   GUCE    L
          236 del  18 settembre 1996.
           Note all'art. 1:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 3 febbraio
          1997, n.  52, vedi nelle note alle premesse.
            -  Si  riporta, di seguito, l'art.  1, commi 1 e  2, come
          modificati del presente decreto:
            "Art.   1   (Campo   di   applicazione).     -   1.    Il
          presente   decreto disciplina, relativamente alle  sostanze
          di cui all'art.  2, comma 1, lettera  a) e  c), anche    se
          contenute  in    preparati  allorche'   tali sostanze siano
          immesse sul mercato comunitario:
               a) la notifica;
            b)  la    valutazione  dei    rischi  che    le  sostanze
          notificate possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;
            c)  la  classificazione,  l'imballaggio  e  l'etichettura
          delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
            2. Le norme del presente decreto  non si  applicano  alle
          sostanze  ed ai   preparati   seguenti  che,    allo  stato
          finito,  sono  destinati all'utilizzatore finale:
            a)  specialita'  medicinali  ad  uso  umano  o   ad   uso
          veterinario;
               b) prodotti cosmetici;
               c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
               d) prodotti alimentari;
               e) alimenti per animali;
               f) antiparissatari;
               g) sostanze radioattive;
            h)   altre  sostanze o  preparati  per  i quali  esistono
          procedure comunitarie di    notifica  o    di  approvazione
          sulla base  di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal
          presente decreto".