stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1998, n. 74

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della regione.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 22-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3, che approva
lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  16 gennaio 1978,
n.  21, recante  norme di  attuazione dello  Statuto speciale  per la
Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56 primo comma,  della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Udito il parere  delle sezioni riunite della Corte  dei conti, reso
nell'adunanza del 20 gennaio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 5  del decreto  del Presidente  della Repubblica  16
gennaio 1978, n. 21, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   5.  -   1.  Il   controllo  di   legittimita'  sugli   atti
amministrativi della regione, esclusa  ogni valutazione di merito, si
esercita  esclusivamente sui  regolamenti,  eccetto quelli  attinenti
l'autonomia  organizzativa,  funzionale  e  contabile  del  consiglio
regionale, nonche' sugli atti  costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
  2. Sono  abrogati gli  articoli 6  e 8  del decreto  del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 marzo 1998
                              SCALFARO
    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Bassanini,  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
   regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -   La  legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.  3,
          e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58  del  9
          marzo 1948.
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 16 gennaio
          1978,  n.  21, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 36 del 6 febbraio 1978.
            - L'art.  56, primo comma,   della  legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
            "Una  commissione  paritetica di quattro membri, nominati
          dal Governo della Repubblica e   dall'alto commissario  per
          la    Sardegna sentita la consulta regionale,  proporra' le
          norme relative al  passaggio degli uffici e  del  personale
          dallo  Stato   alla regione, nonche' le norme di attuazione
          del presente statuto.
            Tali   norme   saranno sottoposte   al    parere    della
          consulta  o  del consiglio regionale e saranno  emanate con
          decreto legislativo".
          Nota all'art. 1:
            -   Per la  legge costituzionale  n.  21/1978 vedi  nelle
          note  alle premesse.