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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/3/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-7-2011
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              IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
in forza del quale, ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del  suo
ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino
a  un  importo  massimo  delle  stesse  di  lire   150   milioni   ed
effettivamente  rimaste  a  carico,  per   la   realizzazione   degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  sulle  parti  comuni  di  edificio
residenziale di cui all'articolo 1117,  n.  1),  del  codice  civile;
nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e  d)  dell'articolo  31  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze; 
  Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che con decreto del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
medesima legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di  controllo
da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione del
contenimento  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e  contributiva,
prevedendosi in  tali  ipotesi  specifiche  cause  di  decadenza  dal
diritto alla detrazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 29 gennaio 1998; 
  Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato  in
ordine  alla  necessita'  di  dare  ai  contribuenti  un'informazione
completa sugli adempimenti  amministrativi  necessari  per  usufruire
della  detrazione  prevista,  possono  trovare  accoglimento  con  la
contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento  e
del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di  servizio
competenti, ma che non sembra opportuno inserire  il  citato  modello
quale allegato al regolamento poiche' e' stato approvato con  decreto
dirigenziale proprio al fine di rendere piu' agevole l'iter  in  caso
di successive modifiche; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche intendono avvalersi della detrazione  d'imposta  del  41  per
cento delle spese sostenute negli anni 1998 e  1999,  e  del  36  per
cento delle spese sostenute negli anni  2000,  2001  e  2002  per  la
esecuzione degli interventi di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a: 
  ((a) indicare nella dichiarazione  dei  redditi  i  dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.)) 
    b)  comunicare  preventivamente  all'azienda   sanitaria   locale
territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio
dei lavori; 
    c)  conservare  ed  esibire,  previa   richiesta   degli   uffici
finanziari, le fatture o le ricevute  fiscali  comprovanti  le  spese
effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 per
la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e la ricevuta del bonifico bancario  attraverso  il  quale  e'  stato
effettuato il pagamento, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  sono  effettuate  da
soggetti non tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  la
prova  delle  spese  puo'   essere   costituita   da   altra   idonea
documentazione; 
    d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la
somma di euro 51.645,69  pari  a  L.  100.000.000,  dichiarazione  di
esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi
degli ingegneri, architetti  e  geometri  ovvero  da  altro  soggetto
abilitato all'esecuzione degli stessi. 
  2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore  del
presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a)  e
b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data. 
  3.  Il  pagamento  delle  spese  detraibili  e'  disposto  mediante
bonifico bancario dal quale risulti la  causale  del  versamento,  il
codice fiscale del beneficiario della  detrazione  ed  il  numero  di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del  quale
il bonifico e' effettuato.