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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998, n. 14

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Pantelleria a ufficio circondariale marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/2/1998
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Testo in vigore dal: 24-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 del codice  della  navigazione,  approvato  con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione,  navigazione  marittima,  approvato   con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la tabella delle circoscrizioni  territoriali  marittime  del
Ministero dei trasporti e della navigazione,  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche  alle  circoscrizioni
territoriali  marittime  del  Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle  nuove
esigenze locali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia,  della  difesa  e  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'ufficio locale marittimo di Pantelleria (Trapani) e' elevato a
ufficio  circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione   di
ufficio circondariale marittimo di Pantelleria. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            -  L'articolo  87,  comma  quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
            - Il codice della navigazione e' stato approvato con R.D.
          30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16: 
            "Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della  Repubblica).
          - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime;
          le  zone  sono  suddivise  in  compartimenti  e  questi  in
          circondari. 
            Alla  zona  e'  preposto  un  direttore   marittimo,   al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in  cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
            Negli approdi di maggiore importanza  in  cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni    di    spiaggia    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
            Il capo del compartimento, il capo del  circondario  e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". 
            -  Il  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
          navigazione (navigazione marittima) e' stato approvato  con
          D.P.R. n. 328/1952. Il testo degli articoli 1  e  2  e'  il
          seguente: 
            "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 16  del  codice  e
          della loro estensione territoriale lungo il litorale  dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. 
            Con decreto del Presidente della Repubblica  e'  altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime". 
            "Art.  2  (Denominazione  degli  uffici   marittimi).   -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima, l'ufficio del  compartimento  o  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
            Gli uffici che sono istituiti negli approdi  di  maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". 
            - Il testo del D.P.R. 9 agosto 1956, n.  125,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956 e' ora
          sostituito dal D.P.R. 5 ottobre 1994,  n.  699,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994. 
            - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, e' il
          seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
            a)-c) (omissis); 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".