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LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11

Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2002)
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Testo in vigore dal: 21-2-1998
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 45 delle norme di  coordinamento  e  transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  "Art. 45-bis.  -  (Partecipazione  al  procedimento  in  camera  di
consiglio a  distan-  za).  -  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo
146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato  o  del  condannato
all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 
  2. La  partecipazione  a  distanza  e'  disposta  dal  giudice  con
ordinanza o presidente del collegio con  decreto  m  vato,  che  sono
comunicati o notificati unitamente  all'avviso  di  cui  all'articolo
127, comma 1, del codice. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6". 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il D.Lgs. 28 luglio 1989,   n.  271,  reca:  "Norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale".