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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. 506

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1998
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31 maggio  1996, recante  la delega  di funzioni  al Ministro  per la
funzione pubblica  e gli affari regionali,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 14 giugno 1996;
  Considerata la necessita' di  provvedere, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della  citata legge n. 681 del 1996,  alla definizione della
data  e   delle  norme   di  esecuzione  del   censimento  intermedio
dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri di grazia  e giustizia, dell'interno e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
                  Obiettivi e campo di osservazione
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
  1.  Il  censimento  intermedio  dell'industria e  dei  servizi,  di
seguito denominato "censimento", ha i seguenti obiettivi:
  a)   fornire   informazioni   aggiornate  sul   sistema   economico
dell'industria e dei servizi;
  b) aggiornare  e completare  il registro statistico  delle imprese,
istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge  n.   681/1996  reca:   "Finanziamento   del
          censimento   intermedio   dell'industria   e   dei  servizi
          nell'anno 1996".
            -    Il comma   1 dell'art.  17  della legge  n. 400/1987
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          del1a      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esclusione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il  comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - Il  D.P.C.M. del  31 maggio   1996 reca:    "Delega  di
          funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri al
          Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e
          di affari regionali".
            - Il testo dell'art. 1, comma  4, della citata  legge  n.
          681/1996  e'  il  seguente:  "4.    La  data  e le norme di
          esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono  stabilite
          con   apposito  regolamento  da  emanare  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.  17,  comma
          1,  lettera    a), della legge 23  agosto 1988, n. 400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,    di
          concerto   con   i   Ministri  di  grazia  e     giustizia,
          dell'interno     e  dell'industria,  del      commercio   e
          dell'artigianato".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  regolamento (CEE) n. 2186/93  del Consiglio del 22
          luglio 1993 reca:    "Coordinamento    comunitario    dello
          sviluppo    dei    registri    di imprese utilizzati a fini
          statistici".