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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1997, n. 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1999)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 10-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,
recante legge quadro in materia di inquinamento acustico; 
  Visto il codice della navigazione  emanato  con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'adunanza  del  22  settembre
1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 novembre 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto fissa le modalita'  per  il  contenimento  e
l'abbattimento del rumore  prodotto  dagli  aeromobili  civili  nelle
attivita' aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera
m), punto 3), della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447.  Per  quanto
riguarda  gli  aeroporti  militari  aperti  al  traffico  civile,  il
presente decreto si applica limitatamente al traffico civile. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo   dell'art. 11,  comma  1,  della  legge    26
          ottobre   1995,  n.    447  (Legge  quadro  in  materia  di
          inquinamento acustico) pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale - n. 254 del 30 ottobre 1995, e' il
          seguente:
            "Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un  anno
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro dell'ambiente di concerto,  secondo le materie  di
          rispettiva     competenza,    con    i    Ministri    della
          sanita',   dell'industria,        del    commercio        e
          dell'artigianato,   dei trasporti  e della navigazione, dei
          lavori pubblici e della  difesa, sono  emanati  regolamenti
          di  esecuzione,  distinti per sorgente sonora relativamente
          alla   disciplina    dell'inquinamento   acustico    avente
          origine   del traffico  veicolare,  ferroviario,  marittimo
          ed    aereo,     avvalendosi  anche     del      contributo
          tecnicoscientifico    degli   enti   gestori   dei suddetti
          servizi, dagli autodromi,    dalle  piste  motoristiche  di
          prova   e  per     attivita'  sportive,  da    natanti,  da
          imbarcazioni   di qualsiasi  natura,  nonche'  dalle  nuove
          localizzazioni aeroportuali".
            -  Il  R.D.  30  marzo  1942, n. 327, reca: "Codice della
          navigazione".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    1,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento   della Presidenza del    Consiglio
          dei   Ministri), pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 214   del 12  dicembre  1988,  e'  il
          seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
          Nota all'art. 1:
  - Il testo dell'art. 3, comma  1, lettera m), punto 3), della legge
26  ottobre 1995,  n. 447  (Legge quadro  in materia  di inquinamento
acustico), e' il seguente:
  "3) alla  individuazione delle zone  di rispetto  per le aree  e le
attivita'  aeroportuali   e  ai  criteri  per   regolare  l'attivita'
urbanistica  nelle   zone  di   rispetto.  Ai  fini   della  presente
disposizione per attivita'  aeroportuali si intendono sia  le fasi di
decollo o  di atterraggio,  sia quelle  di manutenzione,  revisione e
prove motori degli aeromobili".