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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 luglio 1997, n. 493

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-2-1998
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Testo in vigore dal: 7-2-1998
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  26 febbraio  1987, n.  49, sulla  nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, contenente il regolamento di  esecuzione della predetta legge n.
49/1987;
  Visto il  decreto interministeriale  n. 863  del 19  febbraio 1988,
concernente il  trattamento economico  spettante al personale  di cui
all'articolo 17, lettere a), b) e  c) della predetta legge inviato in
missione ed in particolare l'articolo 15 sulle indennita' di servizio
all'estero per le missioni di durata inferiore a quattro mesi;
  Considerato il  lungo tempo trascorso dall'emanazione  del predetto
decreto  interministeriale, le  rilevanti variazioni  intervenute nei
coefficienti di sede  (che possono essere variati ai  sensi del comma
2,  paragrafo 2,  del  citato articolo  15), oltreche'  l'intervenuta
creazione di nuovi Stati sovrani;
  Rilevata anche la  necessita' di adeguare i coefficienti  di sede a
quelli applicabili  al personale  della rappresentanza  diplomatica o
consolare dei luoghi di missione,  in conformita' con quanto previsto
per il personale del Ministero degli affari esteri;
  Considerata anche l'opportunita' di uniformare le indennita' per le
brevi  missioni  di  cooperazione   a  quelle  corrisposte  da  altre
amministrazioni  dello Stato  ed in  particolare dal  Ministero degli
affari esteri per missioni di analoga durata, differenziando altresi'
il  trattamento  economico  del  personale di  cui  all'articolo  17,
lettera c), da  quello del personale di cui  all'articolo 17, lettere
a) e b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17;
  Visto  il   parere  favorevole,  con  osservazioni,   espresso  dal
Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
  Ritenuta la  necessita' di  attenersi alle indicazioni  fornite dal
citato parere;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  testo dell'articolo  15  del  decreto interministeriale  19
febbraio 1988, n. 863, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Al  personale di cui all'articolo 17, lettera  a), della legge
26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di
viaggio,  calcolato in  base alle  disposizioni del  regio decreto  3
giugno  1926,  n.  941,  e successive  integrazioni  e  modifiche,  e
comunque secondo le diarie vigenti.
  2. Al personale di cui all'articolo  17, lettera b), della legge 26
febbraio 1987,  n. 49, inviato  all'estero ai sensi  dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposto  il trattamento di missione  all'estero calcolato come
indicato al comma precedente.
  A  tal fine  si applica  la seguente  tabella di  equiparazione fra
categorie di personale:
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al primo  livello di  retribuzione/dirigenti del  personale
civile delle amministrazioni dello Stato;
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al  secondo  livello   di  retribuzione  -  nona  qualifica
funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato;
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al  terzo  livello   di  retribuzione  -  ottava  qualifica
funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.
  3. Al personale di cui all'articolo  17, lettera c), della legge 26
febbraio 1987,  n. 49, inviato  all'estero ai sensi  dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposta un'indennita' di servizio costituita dalla somma delle
seguenti componenti:
  una  indennita' di  base giornaliera  distinta secondo  le seguenti
categorie:
  A.1  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  venti anni
di comprovata esperienza professionale ..............  L. 3.570
  A.2  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  dieci anni
di comprovata esperienza professionale ..............  "  2.674
  A.3  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  tre   anni
di comprovata esperienza professionale ..............  "  1.920
  B - personale munito di diploma di istruzione di
secondo grado o di altro titolo di studio equipol-
lente o  qualificazione professionale equiparabili
e con almeno tre anni di comprovata effettiva
esperienza professionale ............................  "  1.880
  C -  personale tecnico qualificato sprovvisto dei
titoli richiesti per  le  categorie  superiori  con
almeno  tre anni di comprovata effettiva esperienza
professionale .......................................  "  1.587
  una  maggiorazione  di sede  pari,  per  ogni giorno  di  missione,
all'indennita' di base giornaliera di  cui sopra, moltiplicata per un
coefficiente  di sede  identico  a  quello fissato  alla  data del  1
gennaio  1996 per  il  personale della  rappresentanza diplomatica  o
consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.
  4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio,
ivi  comprese quelle  sostenute per  gli spostamenti  all'interno del
Paese, effettuati  - dal  personale di  cui precedente  punto 3  - in
esecuzione dell'incarico di missione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 luglio 1997
                                      Il Ministro degli affari esteri
                                                    Dini
p. il Ministro del tesoro
        Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
  Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 30
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - Il testo delle lettere a), b) e c)  dell'art.  17  della
          legge n.  49/1987, e' il seguente:
           "Art. 17 (Invio in missione). - 1. Il personale inviato in
          missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in
          relazione  a  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo e'
          tratto dalle seguenti categorie:
           a) personale di  ruolo  dipendente  dalle  amministrazioni
          dello  Stato,  dagli  enti  locali,  da  enti  pubblici non
          economici o altro personale di ruolo  comandato  presso  la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
           b)  personale  a  contratto  di  cui  all'art. 12 e quello
          previsto dall'art. 16, comma 1, lettera e);
           c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con
          contratto di diritto privato  a  tempo  determinato,  sulla
          base di criteri fissati dal Comitato direzionale".
           -  Il  D.I.  n.  863/1988  non  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale ne' e'  stato  inserito  nella  Raccolta
          ufficiale degli atti normativi.
           -  Il  testo  dell'art.  15  della  sopracitata  legge  n.
          49/1987, e' il seguente:
           "Art. 15 (Autonomia finanziaria della  Direzione  generale
          per  la  cooperazione  allo  sviluppo).  - 1. Alla gestione
          delle attivita' dirette alla realizzazione delle  finalita'
          della  presente  legge  si  provvede  in  deroga alle norme
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato, nei limiti della presente legge.
           2.  Presso la Direzione generale e' costituito un apposito
          ufficio di ragioneria, alle dipendenze  del  Ministero  del
          tesoro   per   l'esercizio  delle  funzioni  proprie  delle
          ragionerie centrali.
           3.  La  Corte  dei  conti   esercita   il   controllo   di
          legittimita'  in  via successiva sugli atti della Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta  a
          inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
           4.  A  tal  fine  e'  costituito un apposito ufficio della
          Corte  dei  conti  presso  la  Direzione  generale  per  la
          cooperazione  allo  sviluppo.    Tale  ufficio e' tenuto ad
          esercitare il controllo in via successiva entro il  termine
          di  sessanta  giorni  dalla  data di ricevimento degli atti
          della  Direzione  generale.  Entro  il   suddetto   termine
          l'ufficio   dovra'   comunicare   alla  Direzione  generale
          l'avvenuto visto o le  eventuali  osservazioni  sugli  atti
          sottoposti al controllo.
           5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di
          cooperazione  previsti  dalla  presente legge, la Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo puo'  stipulare,
          previa  delibera  del  Comitato  direzionale, convenzioni e
          contratti con soggetti  esterni  all'amministrazione  dello
          Stato.
           6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze
          dei  Paesi  beneficiari  cio' puo' avvenire eccezionalmente
          anche in forma diretta e  a  trattativa  privata  e  previa
          autorizzazione      del     Comitatodirezionale.     Queste
          eccezionalita'  saranno  specificatamente  motivate   nella
          relazione  del  Ministro  degli esteri al Parlamento di cui
          all'art. 3, comma 6, lettera c).
           7. In ogni caso  le  delibere  e  i  pareri  del  Comitato
          direzionale   sulle   singole  iniziative  di  cooperazione
          dovranno essere obbligatoriamente  corredate  da  specifica
          valutazione  dell'unita'  tecnica  centrale di cui all'art.
          12. Nel caso di  trattativa  privata,  il  contratto  e  le
          relative  valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel
          bollettino di cui all'art. 9, comma 5.
           8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          puo' predisporre, su richiesta del  Ministro  degli  affari
          esteri  o  del  Comitato  direzionale,  l'effettuazione  di
          particolari  controlli,  che  siano  riferiti   a   singoli
          progetti  ed  abbiano  carattere  temporaneo,  da  parte di
          organismi  terzi  e  indipendenti,   sugli   studi,   sulle
          progettazioni  e sulle realizzazioni attuate ai sensi della
          presente legge.
           9. Le somme non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di  spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari  esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui
          affluiscono i mezzi  finanziari  gia'  destinati  al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo.
           10.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  contabili e di
          erogazione connesse con  l'attivita'  di  cooperazione,  la
          Direzione  generale  per  la  cooperazione allo sviluppo e'
          autorizzata   dal   Comitato   direzionale   a    stipulare
          convenzioni  con  uno o piu' istituti di credito di diritto
          pubblico e casse di  risparmio  e  costituire  a  tal  fine
          appositi conti alimentati presso la tesoreria centrale. Gli
          istituti  convenzionati  rendono  il  conto giudiziale alla
          Corte dei conti secondo le norme di legge".
           -  Il  testo  dell'art.  17  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
           "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
           a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
           b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
           c) le materie in cui manchi  la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)   l'organizzazione   ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
           e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
           2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
           3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4. I regolamenti di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale" .
          Note all'art. 1:
           - Per il testo delle lettere a) e b)  dell'art.  17  della
          legge n.  49/1987 vedi nelle note alle premesse.
           -  Il  R.D.  n.  491/1926  reca:  "Indennita' al personale
          dell'Amministrazione dello  Stato  incaricato  di  missione
          all'estero".
           -  Il testo dell'art. 2 del sopra citato D.I. n. 863/1988,
          come sostituito dall'art. 2 del D.M. 4 luglio 1997, n. 492,
          e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7.
           - Per il testo della lettera c) dell'art. 17  della  legge
          n. 49/1987 vedi nelle note alle premesse.