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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 luglio 1997, n. 493

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-2-1998
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1998

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 49/1987;
Visto il decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988, concernente il trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17, lettere a), b) e c) della predetta legge inviato in missione ed in particolare l'articolo 15 sulle indennità di servizio all'estero per le missioni di durata inferiore a quattro mesi;
Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto interministeriale, le rilevanti variazioni intervenute nei coefficienti di sede (che possono essere variati ai sensi del comma 2, paragrafo 2, del citato articolo 15), oltrechè l'intervenuta creazione di nuovi Stati sovrani;
Rilevata anche la necessità di adeguare i coefficienti di sede a quelli applicabili al personale della rappresentanza diplomatica o consolare dei luoghi di missione, in conformità con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;
Considerata anche l'opportunità di uniformare le indennità per le brevi missioni di cooperazione a quelle corrisposte da altre amministrazioni dello Stato ed in particolare dal Ministero degli affari esteri per missioni di analoga durata, differenziando altresì il trattamento economico del personale di cui all'articolo 17, lettera c), da quello del personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Ritenuta la necessità di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il testo dell'articolo 15 del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, è sostituito dal seguente:
"1. Al personale di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di viaggio, calcolato in base alle disposizioni del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modifiche, e comunque secondo le diarie vigenti.
2. Al personale di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposto il trattamento di missione all'estero calcolato come indicato al comma precedente.
A tal fine si applica la seguente tabella di equiparazione fra categorie di personale:
esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al primo livello di retribuzione/dirigenti del personale civile delle amministrazioni dello Stato;
esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al secondo livello di retribuzione - nona qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato;
esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al terzo livello di retribuzione - ottava qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 17, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposta un'indennità di servizio costituita dalla somma delle seguenti componenti:
una indennità di base giornaliera distinta secondo le seguenti categorie:
A.1 - personale munito di laurea o di altro
titolo di studio equipollente o qualificazione
professionale equiparabile con almeno venti anni
di comprovata esperienza professionale .............. L. 3.570
A.2 - personale munito di laurea o di altro
titolo di studio equipollente o qualificazione
professionale equiparabile con almeno dieci anni
di comprovata esperienza professionale .............. " 2.674
A.3 - personale munito di laurea o di altro
titolo di studio equipollente o qualificazione
professionale equiparabile con almeno tre anni
di comprovata esperienza professionale .............. " 1.920
B - personale munito di diploma di istruzione di
secondo grado o di altro titolo di studio equipol-
lente o qualificazione professionale equiparabili
e con almeno tre anni di comprovata effettiva
esperienza professionale ............................ " 1.880
C - personale tecnico qualificato sprovvisto dei
titoli richiesti per le categorie superiori con
almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza
professionale ....................................... " 1.587
una maggiorazione di sede pari, per ogni giorno di missione, all'indennità di base giornaliera di cui sopra, moltiplicata per un coefficiente di sede identico a quello fissato alla data del 1 gennaio 1996 per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.
4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio, ivi comprese quelle sostenute per gli spostamenti all'interno del Paese, effettuati - dal personale di cui precedente punto 3 - in esecuzione dell'incarico di missione.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1997

Il testo dell'articolo 15 del decreto interministeriale 19

febbraio 1988, n. 863, è sostituito dal seguente:

"1. Al personale di cui all'articolo 17, lettera a), della legge

26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27

della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi,

é corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di

viaggio, calcolato in base alle disposizioni del regio decreto 3

giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modifiche, e comunque secondo le diarie vigenti.

2. Al personale di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 26

febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27

della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, é corrisposto il trattamento di missione all'estero calcolato come indicato al comma precedente. A tal fine si applica la seguente tabella di equiparazione fra categorie di personale: esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al primo livello di retribuzione/dirigenti del personale civile delle amministrazioni dello Stato; esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al secondo livello di retribuzione - nona qualifica

funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato; esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al terzo livello di retribuzione - ottava qualifica

funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 17, lettera c), della legge 26

febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27

della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, é corrisposta un'indennità di servizio costituita dalla somma delle seguenti componenti: una indennità di base giornaliera distinta secondo le seguenti categorie: A.1 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale .............. L. 3.570 A.2 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno dieci anni di comprovata esperienza professionale .............. " 2.674 A.3 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno tre anni di comprovata esperienza professionale .............. " 1.920 B - personale munito di diploma di istruzione di secondo grado o di altro titolo di studio equipol- lente o qualificazione professionale equiparabili e con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale ............................ " 1.880 C - personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli richiesti per le categorie superiori con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale ....................................... " 1.587

una maggiorazione di sede pari, per ogni giorno di missione,

all'indennità di base giornaliera di cui sopra, moltiplicata per un coefficiente di sede identico a quello fissato alla data del 1 gennaio 1996 per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.

4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio, ivi comprese quelle sostenute per gli spostamenti all'interno del

Paese, effettuati - dal personale di cui precedente punto 3 - in esecuzione dell'incarico di missione.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1997 Il Ministro degli affari esteri Dini p. il Ministro del tesoro Pennacchi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997

Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 30

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo delle lettere a), b) e c) dell'art. 17 della legge n. 49/1987, è il seguente:
"Art. 17 (Invio in missione). - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'art. 12 e quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale".
- Il D.I. n. 863/1988 non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale né è stato inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.
- Il testo dell'art. 15 della sopracitata legge n. 49/1987, è il seguente:
"Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge.
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitatodirezionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, lettera c).
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art.
12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.
10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale" .
Note all'art. 1:
- Per il testo delle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge n. 49/1987 vedi nelle note alle premesse.
- Il R.D. n. 491/1926 reca: "Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero".
- Il testo dell'art. 2 del sopra citato D.I. n. 863/1988, come sostituito dall'art. 2 del D.M. 4 luglio 1997, n. 492, è pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7.
- Per il testo della lettera c) dell'art. 17 della legge n. 49/1987 vedi nelle note alle premesse.