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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/1999)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio  1979, n. 67, concernente l'adesione alla
Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con
allegati,   adottata   dall'Economic    Council   of   Europe,   ECE,
dell'Organizzazione  delle Nazioni  Unite  in Ginevra  il 2  dicembre
1972, e sua esecuzione;
  Considerata la  necessita' di procedere all'emanazione  delle norme
regolamentari per  l'attuazione della  citata legge  n. 67  del 1979,
secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;
  Visto il  decreto del Ministero  dei trasporti in data  21 dicembre
1984,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 355  del 28  dicembre
1984;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 9 maggio 1997;
  Sulla proposta del  Ministro dei trasporti e  della navigazione, di
concerto con il Ministro degli affari esteri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  regolamento, salve  disposizioni  contrarie,  si
intende per:
  a) Convenzione:  la Convenzione internazionale sulla  sicurezza dei
contenitori (CSC), con  allegati, di cui alla legge  3 febbraio 1979,
n. 67;
  b) Amministrazione: il Governo della  Parte contraente sotto la cui
autorita' vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il
Ministero  dei trasporti  e  della navigazione  - Direzione  generale
della   motorizzazione  civile   e  dei   trasporti  in   concessione
(M.C.T.C.);
  c) Ente  tecnico: un  organismo autorizzato  dall'Amministrazione a
svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
     c.1) tali enti tecnici sono:
  c.1.1)  Direzione  generale  della   motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione;
      c.1.2) Registro italiano navale;
  c.1.3) Ferrovie  dello Stato, Societa'  di trasporti e  servizi per
azioni;
  c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
  c.2) con  decreto del Ministro  dei trasporti e  della navigazione,
sentito il parere  della commissione, di cui  all'articolo 4, possono
essere  autorizzati  altri enti  tecnici  ad  effettuare le  funzioni
suddette;
  d) contenitore:
     d.1) un mezzo di trasporto:
  d.1.1)  di  carattere permanente  e,  di  conseguenza, di  adeguata
resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
  d.2.1)  espressamente progettato  per  facilitare  il trasporto  di
merci, senza rottura di carico, per  mezzo di una o piu' modalita' di
trasporto;
  d.3.1)  progettato per  essere  fissato  o movimentato  facilmente,
essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti
alla lettera e);
  d.4.1) di dimensioni tali che  la superficie delimitata dai quattro
angoli inferiori  esterni sia di  almeno 14 mq (150  piedi quadrati),
ovvero  di almeno  7  mq (75  piedi quadrati)  se  il contenitore  e'
provvisto di blocchi d'angolo superiori;
  d.2)  il  termine contenitore  non  comprende  ne' i  veicoli,  ne'
l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
  e) blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte
agli angoli superiori o inferiori  del contenitore per consentirne la
movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
  f) contenitore nuovo: ogni contenitore  la cui costruzione e' stata
intrapresa  alla  data dell'entrata  in  vigore  della Convenzione  o
posteriormente a tale data;
  g)  contenitore   esistente:  ogni   contenitore  che  non   e'  un
contenitore nuovo;
  h) carico: articoli  e merci, di qualunque  natura, trasportati nei
contenitori;
  i)  proprietario:  il  proprietario  ai  sensi  della  legislazione
nazionale  della   Parte  contraente,   ovvero  il  locatario   o  il
depositario, se le parti di  un contratto convengono che il locatario
o  il  depositario assume  la  responsabilita'  del proprietario  per
quanto  riguarda la  manutenzione  ed il  controllo del  contenitore,
conformemente alle disposizioni della Convenzione;
  l) approvazione: il provvedimento  con il quale una Amministrazione
dichiara che un tipo di  costruzione, o il singolo contenitore, offre
le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
  m) approvato: approvato dall'Amministrazione;
  n)  tipo   di  contenitore:   il  tipo  di   costruzione  approvato
dall'Amministrazione;
  o) contenitore  di serie: ogni contenitore  costruito conformemente
al tipo di costruzione approvato;
  p) prototipo:  un contenitore  rappresentativo dei  contenitori che
sono stati o sono costruiti in serie;
  q)  massima massa  lorda operativa  o  R: la  massa totale  massima
ammissibile del contenitore e del suo carico;
  r)  tara: la  massa del  contenitore vuoto  compresi gli  accessori
stabilmente fissati ad esso;
  s) massa utile massima ammissibile o  P: la differenza tra la massa
massima lorda operativa e la tara;
  t) trasporto internazionale: un trasporto,  i cui punti di partenza
e di arrivo sono situati sul  territorio di due Paesi diversi, di cui
almeno uno  e' un Paese  al quale  la Convenzione e'  applicabile. La
Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto fra due
Paesi ha luogo sul territorio di  un Paese al quale la Convenzione e'
applicabile;
  u) autorita' addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili
dei  controlli alle  frontiere, le  autorita' marittime,  nonche' gli
agenti addetti alla vigilanza nelle  zone portuali ed aeroportuali, e
nella circolazione stradale e ferroviaria.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art.  3 della  legge  3  febbraio  1979,  n. 67  (in
          Gazzetta  Ufficiale  n. 61  - supplemento  ordinario  del 2
          marzo 1979)  cosi' recita:
            "Art. 3   (Campo di applicazione).    -  1.  La  presente
          Convenzione  si  applica  ai contenitori   nuovi e a quelli
          esistenti  utilizzati per un trasporto  internazionale,  ad
          eccezione  dei  contenitori espressamente progettati per il
          trasporto aereo.
            2.  Ogni  contenitore  nuovo     deve  essere   approvato
          conformemente   alle  disposizioni       dell'allegato    I
          applicabili  sia   alle  prove   di approvazione per  serie
          che alle prove di approvazione individuale.
            3.  Ogni    contenitore esistente deve essere   approvato
          conformemente alle      disposizioni    pertinenti      che
          regolano      l'approvazione    dei  contenitori  esistenti
          enunciata nell'allegato  I, entro i cinque anni  successivi
          alla    data    dell'entrata  in   vigore  della   presente
          Convenzione".
            - Il  D.M. 21 dicembre  1984, in Gazzetta   Ufficiale  n.
          335  del 28 dicembre 1984, ha cosi' disposto:
            "Gli     enti   competenti    all'approvazione   ed    al
          rilascio     del  certificato  di    approvazione  per    i
          contenitori  di    cui alla   legge 3 febbraio 1979, n. 67,
          sono i seguenti:
            Direzione generale  della motorizzazione civile  e    dei
          trasporti in concessione;
            Azienda    autonoma delle   ferrovie  dello Stato,  per i
          contenitori  costruiti  secondo  le  norme      dell'Unione
          internazionale delle ferrovie (U.I.C.);
              Registro italiano navale".
            -    L'art. 17,   comma 1,  della  legge 23  agosto 1988,
          n. 400   (in Gazzetta Ufficiale   n.  214  -    supplemento
          ordinario del  12 settembre 1988), cosi' recita:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".