stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 442

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
  Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze del 9 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto  il  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  Visto  l'articolo 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre
1996,   n.  662,  che  autorizza  il  Governo  all'emanazione  di  un
regolamento  concernente  il riordino della disciplina delle opzioni,
unificando  i  termini e semplificando le modalita' di esercizio e di
comunicazione  agli  uffici  delle  stesse, e delle relative revoche,
anche   tramite  servizio  postale,  l'eliminazione  dell'obbligo  di
esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione
e  di  assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili
dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 ottobre 1997;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Opzione e revoca
  1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o
di  regimi  contabili  si  desumono  da comportamenti concludenti del
contribuente  o  dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.
La  validita'  dell'opzione  e  della  relativa revoca e' subordinata
unicamente  alla  sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o
dell'attivita'.  E'  comunque consentita la variazione dell'opzione e
della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza
di nuove disposizioni normative.
  2.  In  presenza  di  fusione  o scissione di societa' il regime di
determinazione  dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua
fino  alla  prevista  scadenza,  con  l'applicazione, ove necessario,
delle  norme  contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  21 novembre 2000,n. 342 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che   il   presente   articolo   "si  intende  applicabile  anche  ai
comportamenti  concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla
data  di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si
fa  luogo  a  restituzione  di imposte, soprattasse e pene pecuniarie
gia' pagate".