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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997, n. 432

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal: 2-1-1998
al: 9-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite; 
  Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968; 
  Considerata  l'esigenza  di  determinare  un  aggiornamento   delle
tariffe  massime  necessarie  per  far  fronte  alle  spese  per   le
operazioni  di  controllo  e  di  certificazione  del  materiale   di
moltiplicazione della vite di cui all'articolo 1 del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante  norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e  sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonche' la legge 6
febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - legge comunitaria 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 15 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
dicembre 1969, n. 1164, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 15. - 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e  di
certificazione   sono   corrisposte   dai    vivaisti    all'Istituto
sperimentale per la viticoltura di Conegliano e  saranno  determinate
dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a: 
  a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri  per  portainnesti  e
marze; 
  b) L. 8 per ogni talea coltivata. 
  2. Le somme indicate alle lettere a) e  b)  del  comma  1,  possono
essere  aggiornate  annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  le
politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi
al consumo per le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  verificatasi
nell'anno  precedente  ed  accertata   dall'Istituto   nazionale   di
statistica. 
  3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo  giorno  del
mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1997 
                              SCALFARO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                     Pinto, Ministro per le politiche 
                                  agricole 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997 
  Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 13 
    

       Avvertenza:

         Il testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

    
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La direttiva   68/193/CEE   del   Consiglio  del    9
          aprile  1968    e'  pubblicata  nella  GUCE n. 93/15 del 17
          aprile 1968.
            -  Il  D.P.R.  24   dicembre   1969,   n.   1164,   reca:
          "Norme    sulla  produzione   e     sul   commercio     dei
          materiali   di  moltiplicazione vegetativa   della   vite".
          L'art.   1  recita:  "In applicazione  della direttiva  del
          Consiglio  delle   Comunita' europee   n.   68/193 del    9
          aprile 1968, pubblicata nella  ''Gazzetta Ufficiale'' delle
          Comunita'   europee   n.  93/15  del  17  aprile  1968,  la
          produzione  a  scopo  di  vendita  dei    materiali      di
          moltiplicazione   vegetativa  della   vite,  come precisati
          nell'art.   2  della   direttiva  medesima,   in   appresso
          denominati  ''materiali  di moltiplicazione'' e  la vendita
          di   essi a imprenditori   vivaistici  e    ad  agricoltori
          residenti  in    Paesi della Comunita'   economica europea,
          sono regolate  dalle disposizioni  del presente decreto".
            -  La  legge   9   marzo   1989, n.   86,   reca    norme
          generali    sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.
            -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza   dell'Italia alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994.
            -    Il comma   1 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il  comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            - Si  trascrive l'art.  15 del  D.P.R. 24  dicembre 1969,
          n. 1164, nella versione antecedente  alla  sostituzione  ad
          opera del decreto qui pubblicato:
            "Art.  15.    -  Le spese   relative alle   operazioni di
          controllo  e di certificazione   sono    corrisposte    dai
          vivaisti     all'Istituto sperimentale  per  la viticoltura
          di  Conegliano  Veneto e  verranno determinate dal Ministro
          per l'agricoltura e le    foreste,  sentita  la  competente
          sezione   del   Consiglio  superiore  dell'agricoltura,  in
          misura non superiore a:
               a) L. 15.000 per ettaro di piante madri;
               b) L. 3 per ogni barbatella innestata;
               c) L. 1 per ogni barbatella non innestata".