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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 dicembre 1996, n. 708

Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1997
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Testo in vigore dal: 9-12-1997
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'articolo 7  del decreto del Presidente  della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620;
  Visto l'articolo 18,  comma 7, del decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  direttiva 92/29/CEE  del  Consiglio  del 31  marzo  1992
riguardante  le prescrizioni  minime  di sicurezza  e  di salute  per
promuovere una  migliore assistenza medica  a bordo delle navi  ed in
particolare l'articolo  5 per  il quale e'  necessario che  gli Stati
della CEE istituiscano corsi di  formazione e di aggiornamento per il
personale destinato al lavoro a bordo delle navi;
  Visto il decreto interministeriale 7  agosto 1982, emanato ai sensi
dell'articolo 7,  comma primo, del suindicato  decreto del Presidente
della Repubblica n.  620/1980 con il quale sono  gia' stati istituiti
corsi di  formazione di  pronto soccorso  per il  personale navigante
marittimo (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1982, n. 265);
  Considerato che detti corsi di  formazione rispondono in pieno alla
suindicata direttiva  CEE per cui  occorre istituire i soli  corsi di
aggiornamento di pronto soccorso per il personale navigante;
  Sentito  il Ministero  dei  trasporti e  della  navigazione che  ha
formulato  le proprie  osservazioni  in  merito con  la  nota del  23
dicembre 1994, prot. n. 4133570;
  Sentito  il  comitato di  rappresentanza  degli  assistiti, di  cui
all'articolo  11   del  menzionato   decreto  del   Presidente  della
Repubblica n. 620/1980, nella seduta del 17 marzo 1995;
  Ritenuto di dover istituire i  suindicati corsi di aggiornamento di
pronto soccorso  per il personale  destinato al lavoro a  bordo delle
navi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  2940/95  espresso
nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 1000.6.10A-2400 del 19 novembre 1996;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono istituiti corsi di  aggiornamento teorico pratico di pronto
soccorso per la gente di mare  destinata al lavoro a bordo delle navi
riservati  agli ufficiali  e precisamente  al personale  appartenente
allo Stato Maggiore di coperta e di macchina imbarcati o in attesa di
imbarco su navi battenti bandiera italiana addette al traffico e alla
pesca oltre gli stretti.
  2. Detti corsi, in prosieguo  denominati "corsi", sono riservati al
personale che abbia superato i corsi  di formazione di cui al decreto
interministeriale 7 agosto 1982.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092 al solo fine di  facilitare    la  lettura    delle
          disposizoni  di   legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  37    della  legge  23 dicembre 1978, n.   833
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
            "Art.  37    (Delega  per la disciplina   dell'assistenza
          sanitaria  agli  italiani  all'estero,  ai  cittadini   del
          comune di Campione d'Italia ed al personale navigante).
             (Omissis).
            Entro  il   termine di cui al  primo comma il Governo  e'
          delegato ad emanare, su    proposta  del  Ministro    della
          sanita',   di  concerto     con  i  Ministri  della  marina
          mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un  decreto
          avente  valore   di  legge   ordinaria   per   disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza    sanitaria  al   personale
          navigante, marittimo e dell'aviazione civile,  secondo    i
          principi   generali   e  con  l'osservanza     dei  criteri
          direttivi indicati   nella presente   legge,  tenuto  conto
          delle condizioni specifiche di detto personale".
            -   L'art.   7   del  D.P.R.   31  luglio  1980,  n.  620
          (Disciplina dell'assistenza   sanitaria     al    personale
          navigante,     marittimo  e dell'aviazione civile art.  37,
          ultimo comma, della legge  n. 833 del 1978) e' il seguente:
            "Art. 7 (Assistenza al  personale    in  navigazione).  -
          Entro  due  anni  dalla data   di entrata   in vigore   del
          presente  decreto, su  tutti i natanti italiani addetti  al
          traffico    e  alla  pesca  oltre  gli stretti, deve essere
          assicurata la presenza di   un  componente  dell'equipaggio
          che    abbia    superato  corsi    di    pronto    soccorso
          organizzati  secondo modalita' e programmi stabiliti    dal
          Ministero  della  sanita'  d'intesa con     quello    della
          pubblica   istruzione,   nonche'   un'adeguata attrezzatura
          di  pronto soccorso secondo le   indicazioni  che  verranno
          fornite dal Ministero della sanita' ... (omissis).
            Entro  la  data  di cui al  precedente comma, con decreto
          del Ministro della  sanita' di  concerto con   il  Ministro
          dei  trasporti,    saranno  determinati  i   programmi e le
          modalita' di espletamento di   corsi di formazione  e    di
          aggiornamento    di  pronto    soccorso  per   il personale
          aeronavigante, nonche'   i  casi    in  cui    deve  essere
          assicurata  sugli  aeromobili  italiani la presenza   di un
          componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.
            I servizi  sanitari di porto   e  di  aeroporto  vigilano
          sul  rispetto delle norme  di cui  al presente decreto;  in
          caso  di inadempimento, puo' essere vietata la partenza del
          natante o dell'aeromobile".
            -  Il testo   vigente dell'art. 18, comma 7, del  D.Lg.s.
          30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della  disciplina  in
          materia  sanitaria,  a  norma dell'art.   1 della  legge 23
          ottobre 1992,   n. 421)    come  modificato  dall'art.  19,
          lettera    f),  del  D.Lgs. 7 dicembre 1993,  n. 517, e' il
          seguente:
            "Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
            7. Restano  salve  le  norme  previste  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica  31  luglio  1980, n.  616,  n.
          618    e   n. 620,   con   gli adattamenti  derivanti dalle
          disposizioni  del   presente decreto   da  effettuarsi  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza permanente  per
          i  rapporti  tra  lo    Stato,  le  regioni e   le province
          autonome. I   rapporti con  il  personale    sanitario  per
          l'assistenza    al   personale navigante  sono disciplinati
          con regolamento  ministeriale   in   conformita', per    la
          parte compatibile, alle  disposizioni di cui all'art.  8. A
          decorrere  dal  1 gennaio   1995 le entrate e le spese  per
          l'assistenza sanitaria all'estero  in base  ai  regolamenti
          della  Comunita'  europea e  alle convenzioni bilaterali di
          sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le  regioni,  ai
          bilanci  delle unita'   sanitarie locali di residenza degli
          assistiti. I  relativi rapporti finanziari   sono  definiti
          in  sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale".
            - L'art.  5 della  direttiva 92/29/CEE del  Consiglio del
          31  marzo  1992,  riguardante  le  prescrizioni  minime  di
          sicurezza  e  di  salute  per   promuovere   una   migliore
          assistenza medica a bordo delle  navi, e' il seguente:
            "Art. 5 (Informazione e formazione).  - Ogni Stato membro
          adotta le misure necessarie affinche':
            1)    la   dotazione medica  sia  accompagnata  da  una o
          piu'  guide comprendenti le modalita'   di  impiego  almeno
          per gli  antidoti di cui all'allegato II, sezione III;
            2)    tutte   le persone   che   ricevono  una formazione
          professionale marittima e che sono destinate  al  lavoro  a
          bordo  abbiano  ricevuto  una formazione di   base relativa
          alle misure di   assistenza medica    e  di  soccorso    da
          adottare  immediatamente   in   caso   di infortunio  o  di
          emergenza medica comportante pericolo di vita;
            3)  il  capitano   ed   il/i   lavoratore/i   da   questo
          delegati,    in conformita'   con l'art.   4, paragrafo  1,
          lettera   b), all'uso   della dotazione   medica      della
          nave,    abbiano   ricevuto    una   formazione particolare
          aggiornata  periodicamente,  almeno   ogni   cinque   anni,
          rispondente   ai   rischi   e    alle  esigenze  specifiche
          delle   varie categorie   di    navi  e    conforme    agli
          orientamenti generali  di  cui all'allegato V".
            -  Il  testo  dell'art.  11 del D.P.R. n. 620/1980, e' il
          seguente:
            "Art. 11 (Comitato di rappresentanza  degli assistiti). -
          Presso  il  Ministero  della    sanita'  e'  costituito  il
          Comitato  di  rappresentanza degli  assistiti, che  dura in
          carica quattro  anni, composto  da un rappresentante    del
          Ministero  della   sanita',   che   lo presiede,  da cinque
          rappresentanti  del   personale   navigante marittimo  e da
          tre  rappresentanti       del    personale        navigante
          dell'aviazione     civile, designati  dalle  organizzazioni
          sindacali     nazionali     di     categoria   maggiormente
          rappresentative.
            Il  Comitato  elegge  tra  i  suoi  componenti  due  vice
          presidenti.
            Il Comitato esprime pareri consultivi sui  regolamenti  e
          sui   decreti   relativi   all'assistenza     sanitaria  al
          personale  navigante     e  formula  proposte      per   il
          miglioramento della  prevenzione e  dell'assistenza stessa.
            Il    Comitato si   riunisce   almeno ogni   semestre  ed
          altresi'   ogni qualvolta  il  Ministro  della  sanita'  lo
          ritenga opportuno".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.