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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 3-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti di decisione e di controllo, che
prevede  la delega al Governo per la emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  per  modificare la disciplina del concorso per l'accesso
alla   magistratura   ordinaria,   semplificando   le   modalita'  di
svolgimento del concorso medesimo;
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1997;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art 1.
                  Concorso per uditore giudiziario

  1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  123  (Concorso  per  uditore giudiziario). - 1. La nomina ad
uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
   2. L'esame consiste:
  a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per
i  candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione
di  cui  all'articolo  17,  comma 113, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  b)  in  una  prova  scritta  su  ciascuna  delle  materie  indicate
nell'articolo 123-bis;
  c)   in   una  prova  orale  su  ciascuna  delle  materie  indicate
nell'articolo 123-ter.".
          Avvertenza:
            Per  ragioni  di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note  al  presente  decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
            Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del  5
          dicembre  1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo
          del presente decreto, corredato delle relative note.