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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1997, n. 322

Regolamento recante norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-1997
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Testo in vigore dal: 9-10-1997
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  legislativo  23  luglio 1996,  n.  415,  e,  in
particolare  l'articolo   23,  commi   4  e   5,  il   quale  prevede
l'istituzione presso  la Commissione nazionale  per le societa'  e la
borsa (CONSOB)  dell'Albo unico nazionale dei  promotori finanziari e
la determinazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per  l'iscrizione  al predetto  Albo,  con  regolamento adottato  dal
Ministro del tesoro sentita la CONSOB;
  Visto l'articolo 66,  comma 1, lettera b),  del decreto legislativo
n. 415/1996;
  Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre
1996;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997, il  quale, in particolare, ha invitato ad
evitare un rinvio  ad altro testo normativo  per l'individuazione dei
requisiti  di onorabilita'  richiesti  per  l'iscrizione al  suddetto
Albo;
  Ritenuto di non poter raccogliere  l'invito del Consiglio di Stato,
in quanto risulta prioritaria  l'esigenza di assicurare l'uniformita'
nel  trattamento  dei  requisiti   di  onorabilita'  prescritti  agli
operatori del mercato finanziario;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  n. 400/1988, in
data 5 maggio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Requisiti di onorabilita'
  1. Possono  essere iscritti  all'Albo dei promotori  finanziari, di
cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, (di  seguito definito Albo), coloro che sono  in possesso dei
requisiti  di  onorabilita' previsti  ai  sensi  dell'articolo 7  del
decreto  legislativo n.  415/1996 per  gli esponenti  aziendali delle
SIM.
  2.   Sino   all'entrata   in  vigore   del   regolamento   previsto
dall'articolo 7  del decreto legislativo n.  415/1996, possono essere
iscritti all'Albo  coloro che presentano i  requisiti di onorabilita'
richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio
1991, n. 1.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  23,  commi  4 e 5, del D.Lgs. 23
          luglio 1996, n.  415, e' il seguente:
            "4.   E'   istituito presso   la   CONSOB   l'Albo  unico
          nazionale  dei promotori finanziari.
            5.    Il Ministro  del tesoro,  con regolamento  adottato
          sentita  la CONSOB, determina  i requisiti di  onorabilita'
          e  di professionalita' per  l'iscrizione  all'Albo previsto
          dal   comma   4. I   requisiti    di  professionalita'  per
          l'iscrizione   all'Albo    sono  accertati  sulla  base  di
          rigorosi criteri   valutativi   che tengano    conto  della
          pregressa     esperienza     professionale,     validamente
          documentata, ovvero sulla base di prove valutative  indette
          dalla CONSOB".
            -  Il    testo dell'art. 66,   comma 1,   lettera b), del
          D.Lgs. numero 415/1995 e' il seguente:
            "1. Sono abrogate  le  seguenti  norme    della  legge  2
          gennaio  1991,  n.    1,  con  la decorrenza indicata nelle
          rispettive lettere:
              a) (omissis);
            b) l'art. 3,  comma 2, lettere b), c) e  d), dall'entrata
          in vigore del provvedimento previsto dall'art. 7, comma 1".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 7  del  D.Lgs.  n.  415/1996  e'  il
          seguente:
            "Art.    7  (Requisiti    di    professionalita'  e    di
          onorabilita'   degli esponenti    aziendali).    -  1.    I
          soggetti    che  svolgono    funzioni   di amministrazione,
          direzione e  controllo    presso  SIM  devono  possedere  i
          requisiti    di   professionalita'   e    di   onorabilita'
          stabiliti  dal Ministro   del   tesoro,   con   regolamento
          adottato  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB.
            2.  Il    difetto  dei requisiti   determina la decadenza
          dalla carica.   Essa e'    dichiarata  dal    consiglio  di
          amministrazione    entro  sessanta  giorni dalla nomina   o
          dalla conoscenza del   difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
          inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB.
            3.   Il regolamento  previsto dal  comma 1  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 2".
            - Il testo dell'art. 3, comma  2, lettera b), della legge
          2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente:
            "2.  La  CONSOB  autorizza l'esercizio delle attivita' di
          cui all'art.  1, comma 1, e dispone  l'iscrizione  all'albo
          delle  societa'  indicando  le  attivita' per le quali   le
          societa'    stesse    sono    autorizzate,    sulla    base
          dell'accertamento     della    sussistenza  dei    seguenti
          requisiti, oltre  che    della  conformita'  dello  statuto
          sociale alle disposizioni della presente legge:
              a) (omissis);
            b) gli amministratori, i direttori  generali, i dirigenti
          muniti  di  rappresentanza ed   i soci accomandatari devono
          possedere i requisiti di onorabilita'  di cui all'art.   1,
          quarto  comma, lettera   c), della citata  legge n.  77 del
          1983,  e   non devono  trovarsi in  una delle condizioni di
          esclusione dai locali   della borsa  previste  dall'art.  8
          della  legge    20 marzo   1913, n.  272, ne'  essere stati
          sottoposti a misure   di prevenzione   disposte ai    sensi
          della   legge 13  settembre 1982,  n.  646,  e   successive
          modificazioni   e   integrazioni.   Gli  amministratori,  i
          direttori  gnerali e  i dirigenti cui sono conferiti poteri
          di  rappresentanza  nonche'  i  soci  accomandatari  devono
          altresi'   avere   svolto   per      uno  o  piu'  periodi,
          complessivamente non inferiori ad un  triennio, funzioni di
          amministratore  o  funzioni    di  carattere  direttivo  in
          societa'    o  enti del settore  creditizio, assicurativo o
          finanziario, o in  societa' fiduciarie di cui alla    legge
          23  novembre  1939,  n.  1966, o in societa' commissionarie
          ammesse agli anti recinti alle grida   delle borse  valori,
          o   in      societa'  di  gestione    di  fondi  comuni  di
          investimento mobiliare,  o in societa'  di  intermediazione
          mobiliare,   o avere  esercitato la  professione di  agente
          di  cambio facendo fronte  ai propri impegni  come previsto
          dalla  legge, ovvero avere svolto  funzioni di  procuratore
          generale  o rappresentante alle grida di agenti di cambio".
            -  Il  testo dell'art. 1, quarto  comma, lettera d) (gia'
          c), della legge  23  marzo 1983,  n.   77,   e   successive
          modificazioni,     e'    il  seguente:  "  d)    se,  ferma
          l'applicabilita'  delle     norme   relative   alle   cause
          d'ineleggibilita'    e di decadenza per  gli amministratori
          delle societa'    per  azioni,    gli    amministratori,  i
          direttori  generali,  i dirigenti muniti  di rappresentanza
          ed i    sindaci  della    societa'  di  gestione    abbiano
          riportato    condanne,      ivi    comprese   le   sanzioni
          sostitutive di cui  alla legge 24 novembre 1981, n.    689,
          per  delitti  contro il  patrimonio, per delitti  contro la
          fede pubblica  o contro l'economia pubblica, o  per delitti
          non colposi per i  quali la legge commini la  pena    della
          reclusione  non inferiore nel  massimo a cinque anni ovvero
          siano o siano stati sottoposti alle misure  di  prevenzione
          disposte  ai    sensi della   legge 27   dicembre 1956,  n.
          1423,  o della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  cosi'  come
          successivamente  modificate  e integrate,    salvi      gli
          effetti   della     riabilitazione.   Agli  amministratori,
          ai    direttori   generali   e a   coloro   che   rivestono
          cariche   che   comportano   l'esercizio     di    funzioni
          equivalenti    si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'art.  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          27 giugno 1985, n. 350".