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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1997, n. 319

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1997
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Testo in vigore dal: 7-10-1997
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto il decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488  in  materia  di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  relativo  al
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3  della  legge
19 dicembre 1992, n. 488; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96  che  attribuisce  al  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  la  competenza  in
materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per  la
concessione  delle  agevolazioni  alle   attivita'   produttive,   ad
eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma  o
di impresa o di intese di programma; 
  Considerato  che  in  base  all'articolo  5  del   citato   decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.  96  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato   provvede,   secondo   le   direttive
deliberate  dal  CIPE,  con  proprio  decreto,   sulla   base   della
deliberazione  del  CIPI  di  cui  all'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni; 
  Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995  concernente  le
direttive  per   la   concessione   delle   agevolazioni   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto - legge n. 415 del  1992
convertito dalla legge n. 488 del 1992; 
  Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 con il  quale,  in
adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE 27  aprile
1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i  termini
per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 con la quale  il  CIPE,
con efficacia relativa alle domande di  agevolazioni  presentate  dal
1997, ha apportato  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla  citata
deliberazione del 27 aprile 1995; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di  apportare  le  conseguenti
variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527; 
  Ritenuto,   per   migliorare   l'efficacia   delle   procedure   di
incentivazione,  di   apportare   alcune   ulteriori   modifiche   ed
integrazioni  al  richiamato   decreto   ministeriale   n.   527/1995
riguardanti, tra l'altro, l(elevato a)' introduzione  di  un  secondo
bando annuale, la  riduzione  dei  tempi  per  le  istruttorie  e  la
formazione delle graduatorie, ed alcune semplificazioni procedurali; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 3 luglio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
(nota n. 38354 del 14 luglio 1997); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il regolamento recante  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in   favore   delle
attivita' produttive nelle aree  depresse  del  Paese,  adottato  con
decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", e'  modificato
ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al  solo  fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            In questa stessa Gazzetta Ufficiale,  alla  pag.  66,  e'
          pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale  20
          ottobre 1995, n. 527. 
 
           Note alle premesse: 
            - Il testo del D.L. n. 415 / 1992 (Rifinanziamento  della
          legge 1 marzo 1986,  n.  64,  recante  disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno)  coordinato
          con la  legge  di  conversione  n.  488  /  1992  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          299 del 21 dicembre 1992. 
            - Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  488  /  1992
          (Conversione in legge, con  modificazioni,  del  decreto  -
          legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente  rifinanziamento
          della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  recante  disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)  e'
          il seguente: 
            "Art. 3. - Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare entro il 30  aprile  1993,  sentite  le  competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera  dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei   termini
          previsti dai rispettivi regolamenti,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  per  disciplinare   il   trasferimento   delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e  dell'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
            a)  affidamento  al  Ministero  del  bilancio   e   della
          programmazione   economica   del    coordinamento,    della
          programmazione e della vigilanza sul complesso  dell'azione
          di intervento pubblico nelle aree  economicamente  depresse
          del territorio nazionale; 
            b) affidamento ad un'amministrazione  dello  Stato  degli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita' produttive nelle aree  del  territorio  nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE); 
            c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato
          dell'attivita' di programmazione e di  coordinamento  delle
          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di
          interesse nazionale. Le stesse  amministrazioni  provvedono
          altresi' al completamento delle infrastrutture in corso  di
          realizzazione alla data del  30  aprile  1993,  e  al  loro
          trasferimento agli enti tenuti per legge alla  manutenzione
          e  gestione.   I   relativi   programmi   sono   sottoposti
          all'approvazione del  CIPE  sulla  base  dei  finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie; 
            d)   conferimento   delle   partecipazioni    finanziarie
          dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno  nell'Istituto  per   lo   sviluppo   economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di  promozione
          per lo sviluppo del Mezzogiorno di  cui  all'art.  6  della
          legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine
          di   provvedere   al   loro   riordino,   ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione; 
            e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla data
          del  14  agosto  1992  presso  il  Dipartimento   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli  altri
          organismi dell'intervento  straordinario,  prioritariamente
          per i compiti previsti dalla  presente  legge  nonche'  dal
          decreto - legge 22 ottobre 1992, n.  415,  come  modificato
          dalla legge medesima, ed in  particolare  per  le  funzioni
          tecniche e di supporto alle attivita' di cui  alle  lettere
          a), b) e c) del presente comma; 
            f) emanazione  di  norme  transitorie  per  garantire  la
          successione delle amministrazioni individuate nei  rapporti
          giuridici e finanziari facenti capo  ai  cessati  organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti  dalla
          presente legge nonche' dal decreto - legge 22 ottobre 1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del  D.Lgs.
          n. 96 / 1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento  per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e  Agenzia  per
          la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione
          dell'art.  3  della  legge  19  dicembre  1992,  n.   488),
          contenente  norme   sulle   agevolazioni   alle   attivita'
          produttive: 
            "1. La  competenza  in  materia  di  adempimenti  tecnici
          amministrativi e di  controllo  per  la  concessione  delle
          agevolazioni alle attivita'  produttive,  ad  eccezione  di
          quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di
          impresa o di intese di programma, e' attribuita al Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   che
          provvede, secondo le direttive  deliberate  dal  CIPE,  con
          proprio decreto, sulla base della deliberazione  del  CIPI,
          di cui all'art. 1, comma 2, del decreto - legge 22  ottobre
          1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1992, n.  488,  a  stabilire  le  modalita'  e  le
          procedure  per  la   concessione   e   l'erogazione   delle
          agevolazioni". 
            Si trascrive, per opportuna conoscenza,  anche  il  testo
          del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n.  415  /  1992  (per  il
          titolo v. nella  prima  delle  note  alle  premesse),  come
          modificato dalla legge di conversione n. 488 / 1992, citato
          nel soprariportato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n.  96  /
          1993: 
            "2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica (CIPE) e il  Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa determinazione  di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni per la concessione delle  agevolazioni,  sulla
          base dei seguenti criteri: 
            a)  le  agevolazioni  sono  calcolate  in   ''equivalente
          sovvenzione netto'' secondo i criteri e nel limiti  massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica europea (CEE) in  materia  di  concorrenza  e  di
          aiuti regionali; 
            b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve  essere
          effettuata   secondo   un'articolazione   territoriale    e
          settoriale e per tipologia  di  iniziative,  che  concentri
          l'intervento  straordinario   nelle   aree   economicamente
          depresse del territorio nazionale, nei settori  a  maggiore
          redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
          delibera; 
            c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando
          meccanismi   che   garantiscano   la   valutazione    della
          redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione,
          evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la  massima
          trasparenza mediante il  rispetto  dell'ordine  cronologico
          nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a  sistemi  di
          monitoraggio e, per le  iniziatie  di  piccole  dimensioni,
          maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi  di
          tutoraggio; 
            d)  gli  stanziamenti  individuati  dal   CIPI   per   la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.". 
            - La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          142 del 20 giugno 1995. 
            - La deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          70 del 25 marzo 1997. 
            - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.  400  /  1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.