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DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

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Testo in vigore dal: 1-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
recante delega al Governo per l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di  lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 1997; 
 Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1997; 
 Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
            Definizione dei redditi da lavoro dipendente 
 1. Nell'articolo 46 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  concernente  la  definizione  dei  redditi  di  lavoro
dipendente, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Costituiscono,
altresi', redditi di lavoro dipendente: 
  a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; 
  b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del  codice  di
procedura civile.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dei commi 13 e 19 dell'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
            "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). 
            (Omissis). 
            13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
          presente legge nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, e' istituita una commissione composta da quindici
          senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati nel  rispetto  della  proporzione
          esistente tra  i  gruppi  parlamentari,  sulla  base  delle
          designazioni dei gruppi medesimi. 
            (Omissis). 
            19. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti   legislativi    volti    ad    armonizzare,
          razionalizzare e semplificare  le  disposizioni  fiscali  e
          previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente  e
          i relativi adempimenti  da  parte  dei  datori  di  lavoro,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) revisione della definizione  di  reddito  di  lavoro
          dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per  prevederne
          la completa equiparazione, ove possibile; 
              b) revisione, razionalizzazione  e  armonizzazione,  ai
          fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi  di  esclusione
          dal reddito di lavoro dipendente; 
              c)  revisione  e   armonizzazione   del   criterio   di
          imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto
          per quanto riguarda i compensi in natura  del  loro  valore
          normale, ai fini fiscali  e  previdenziali  consentendo  la
          contestuale effettuazione della ritenuta  fiscale  e  della
          trattenuta contributiva; 
              d) semplificazione, armonizzazione  e,  ove  possibile,
          unificazione  degli  adempimenti,  dei  termini   e   delle
          certificazioni dei datori di lavoro; 
              e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori". 
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 46 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 46  (Redditi  di  lavoro  dipendente).  -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: 
             a) le pensioni di ogni genere  e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
             b) le somme di  cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile,  richiamato  all'art.  46,  del
          testo unico delle imposte sui redditi: 
            "Art. 29 (Pronuncia della sentenza). 
            (Omissis). 
            Il giudice, quando  pronuncia  sentenza  di  condanna  al
          pagamento di somme di denaro per crediti  di  lavoro,  deve
          determinare, oltre gli interessi nella  misura  legale,  il
          maggior danno eventualmente subito dal  lavoratore  per  la
          diminuzione di  valore  del  suo  credito,  condannando  al
          pagamento della somma relativa con  decorrenza  dal  giorno
          della maturazione del diritto".