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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 1997, n. 277

Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 4-9-1997
al: 25-5-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  626,  recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura  CE  del
materiale elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  taluni
limiti di tensione; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
recante  delega  al  Governo   per   l'emanazione   di   disposizioni
integrative e correttive ai decreti legislativi di  attuazione  delle
direttive comunitarie contemplate dalla legge stessa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 626, e' abrogato. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente  della  Repubblica il   potere   di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -   Il D.Lgs.   25 novembre    1996,    n.  626,    reca:
          "Attuazione    della direttiva  93/68/CEE  in  materia   di
          marcatura  CE   del   materiale elettrico   destinato    ad
          essere  utilizzato  entro  taluni limiti  di tensione".
            -  La  direttiva  93/68/CEE  e'    pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 220 del 30 agosto 1993.
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni    per  l'adempimento  di  obblighi   derivati
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
          comunitaria  per  il 1994. L'art. 1, comma 5, cosi' recita:
          "5. Entro i due   anni dalla data di    entrata  in  vigore
          della  presente  legge il Governo puo' emanare disposizioni
          integrative e correttive, nel    rispetto  dei  principi  e
          criteri    direttivi  da  essa  fissati,  con  la procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
           Nota all'art. 1:
            - Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 25 novembre 1996,  n.
          626,  cosi' recitava: "2.  Il materiale  di cui al  comma 1
          (materiale  elettrico   conforme   alle   prescrizioni   di
          sicurezza    di  cui  alla  legge  18 ottobre 1977, n. 791,
          n.d.r.) puo' essere messo in servizio entro e non oltre  il
          30 giugno 1997".