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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1997, n. 250

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2010)
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Testo in vigore dal: 1-8-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, commi 48, 49,  50 e 52, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
  Visto l'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il   prescritto  parere  delle   competenti  commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro,  delle finanze e per la funzione  pubblica e gli
affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
  1. E' istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.),
ente  pubblico  non  economico  dotato  di  autonomia  regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
  2. L'E.N.A.C.  e' sottoposto  all'indirizzo, vigilanza  e controllo
del Ministro dei trasporti e della navigazione.
  3. L'E.N.A.C. e'  trasformato in ente pubblico  economico non oltre
il 31 luglio 1999.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  in
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art. 6  della  Costituzione disciplina   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il  testo dei commi 48,  49, 50 e  52 dell'art. 2 della
          legge   28   dicembre     1995,  n.     549     (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica) e' il seguente:
            "48. Relativamente al Ministero   dei trasporti  e  della
          navigazione,  il  Governo    e' delegato ad emanare,  entro
          cinque mesi dalla  data di entrata   in   vigore      della
          presente    legge,   uno     o   piu'   decreti legislativi
          diretti    a   razionalizzare le  strutture  degli  attuali
          organismi preposti al settore   dell'aviazione civile,  con
          particolare   riferimento     alla    Direzione    generale
          dell'aviazione    civile    ed    al  Registro  aeronautico
          italiano.
            49.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi   di cui al
          comma 48, il Governo  dovra'   provvedere   all'istituzione
          di   un'unica   struttura, sottoposta  nelle  sue  funzioni
          all'indirizzo e  al  controllo  del Ministro  dei trasporti
          e della  navigazione,  al fine   di una    piu'  efficiente
          prestazione  dei servizi,  anche in attuazione dei principi
          e delle normative dell'Unione    europea  e  degli  accordi
          internazionali  in   materia, procedendo   alle   eventuali
          modifiche  del codice  della navigazione  conseguenti  alla
          suddetta riorganizzazione.
            50.   In   fase   di   prima  applicazione  il  personale
          conserva  il trattamento giuridico  ed  economico  previsto
          dai   contratti   vigenti  nei  settori  di    provenienza.
          All'unificazione giuridica  ed    economica  del  personale
          interessato  si  provvedera'  mediante la  predisposizione,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,   di
          apposite  tabelle di   equiparazione, da  predisporre entro
          dodici mesi   dalla  data    di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             51. (Omissis).
            52.  Il  Governo,  sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le  regioni e le  province  autonome
          di    Trento  e  di  Bolzano,  trasmette  alla Camera   dei
          deputati e al  Senato    della  Repubblica  gli  schemi  di
          decreti  legislativi  di cui ai  commi da 46  a 51  al fine
          dell'espressione del  parere da parte  della    Commissione
          parlamentare  per  le  questioni regionali  e  delle  altre
          competenti  Commissioni parlamentari; il parere e' espresso
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
            - Il testo del   comma 5 dell'art. 11  della  legge    15
          marzo  1997, n.  59 (Delega al Governo per il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione  e     per  la
          semplificazione  amministrativa) e'  il  seguente: "5.   Il
          termine  di  cui  all'art.  2,  comma  48,  della  legge 28
          dicembre 1995, n.   549, e'  riaperto  fino  al  31  luglio
          1997".