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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219

Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997
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Testo in vigore dal: 2-8-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che
prevede  l'obbligo  del  contrassegno  di Stato  per  alcune  bevande
alcoliche;
  Visto l'articolo  13, comma 2,  del testo unico  delle disposizioni
legislative concernenti le  imposte sulla produzione e  sui consumi e
relative  sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  decreto
legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, che prevede  la possibilita' di
stabilire  i prodotti  da  assoggettare al  contrassegno fiscale,  le
caratteristiche e il prezzo dei contrassegni;
  Visto l'articolo 29, comma 4,  del predetto testo unico che prevede
la possibilita' di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della
denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa;
  Visto l'articolo 30, comma 3,  del medesimo testo unico che prevede
la possibilita' di  modificare i casi di  esclusione dall'obbligo del
documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti;
  Attesa la  necessita' per alcune bevande  di prevedere l'esclusione
dall'obbligo   del  contrassegno   e  dai   vincoli  di   deposito  e
circolazione sopraindicati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639 / U.C.L. del 17 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono escluse dall'obbligo  dell'applicazione del contrassegno di
Stato di cui  all'articolo 9, comma 3, della legge  28 marzo 1968, n.
415, dall'obbligo della denuncia di  deposito di cui all'articolo 29,
comma 1,  del testo unico delle  disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e  sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con  decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.  504,  e dall'obbligo  del  documento  di accompagnamento  di  cui
all'articolo  30,  comma 1,  del  predetto  testo unico,  le  bevande
alcoliche  costituite  da  vini aromatizzati,  liquori,  acquaviti  e
alcole  etilico, addizionati  con acqua  gassata semplice  o di  soda
oppure con  succhi di frutta,  sciroppi, bevande analcoliche  o altri
prodotti alimentari, condizionate  in recipienti contenenti quantita'
non  superiori a  35 centilitri  ed aventi  titolo alcolometrico  non
superiore all'11 per cento in volume.
  Il presente  decreto, munito del  sigillo di Stato,  sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 9, comma 3,  della  legge  28  marzo
          1968,  n.  415, e'   il  seguente:  "Salvo  quanto  dispone
          il  comma  successivo,  i recipienti contenenti  vermut  ed
          altri  vini aromatizzati,  liquori o acquaviti, addizionali
          con acqua gassata   (semplice o di    soda)  sono  soggetti
          all'applicazione del  rispettivo contrassegno  di Stato  in
          relazione  al  volume  del liquido contenuto nei recipienti
          stessi".
            -  Il  testo   dell'art.  13,  comma   2,   del     testo
          unico    delle  disposizioni  legislative    concernenti le
          imposte sulla    produzione  e  sui  consumi    e  relative
          sanzioni  penali  e   amministrative, approvato con  D.Lgs.
          26 ottobre  1995,  n.  504, pubblicato   nel    supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n.  279 del 29 novembre
          1995, d'ora in  avanti  denominato  "testo  unico",  e'  il
          seguente:  "2.  I  prodotti da assoggettare al contrassegno
          fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei   contrassegni
          sono  stabiliti  con decreto  del  Ministro  delle finanze,
          da    emanare ai sensi dell'art.  17, comma 3, della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400.   I   prodotti  immessi    in
          consumo    muniti    di contrassegno fiscale sono esenti da
          qualsiasi vincolo di circolazione e deposito".
            - Il testo  dell'art. 29, comma 4, del testo  unico e' il
          seguente:  "4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi
          di vendita obbligati alla denuncia di cui  ai commi 1  e  2
          sono    muniti  di  licenza fiscale, valida fino a  revoca,
          soggetta al  pagamento  di  un    diritto  annuale  e  sono
          obbligati    a  contabilizzare  i    prodotti  in  apposito
          registro di carico e  scarico.  Sono  esclusi  dall'obbligo
          della tenuta del predetto registro gli esercenti  la minuta
          vendita  di prodotti   alcolici e gli esercenti depositi di
          profumerie   alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000
          anidri.  Con  decreto  del    Ministro  delle  finanze,  da
          emanarsi ai sensi dell'art.  17, comma  3, della  legge  23
          agosto  1988,  n. 400, possono essere  modificati i casi di
          esclusione di cui al  comma 3 e possono  essere   stabilite
          eccezioni   all'obbligo    della    tenuta    del  predetto
          registro.  La licenza  e' revocata o   negata a    chiunque
          sia  stato  condannato  per  fabbricazione   clandestina  o
          per   evasione  dell'accisa  sull'alcole  e  sulle  bevande
          alcoliche".
            - Il testo  dell'art. 30, comma 3, del testo  unico e' il
          seguente:   "3.  Con decreto  del Ministro  delle  finanze,
          da  emanare ai  sensi dell'art. 17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400, possono essere  modificati  i casi
          di  esclusione  di  cui  al comma  2,  in relazione    alle
          caratteristiche         ed       alle      esigenze      di
          commercializzazione dei prodotti".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  28
          agosto  1988, n.   400,   e' il  seguente: "3.  Con decreto
          ministeriale possono   essere adottati regolamenti    nelle
          materie  di    competenza  del  Ministro    o  di autorita'
          sottordinate al  Ministro, quando  la legge   espressamente
          conferisca  tale  potere. Tali regolamenti, per  materie di
          competenza di    piu'      Ministri,     possono     essere
          adottati        con     decreti interministeriali,    ferma
          restando   la   necessita'  di   apposita autorizzazione da
          parte  della    legge.  I  regolamenti    ministeriali   ed
          interministeriali  non   possono dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati  dal Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  9, comma 3, della legge 28 marzo
          1968, n. 415, e' gia' riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo  dell'art. 29, comma 1, del testo  unico e' il
          seguente:  "1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
          condizionamento e di deposito di   alesele e    di  bevande
          alcoliche  assoggettati    ad  accisa  devono   denunciarne
          l'esercizio   all'ufficio  tecnico  di  finanza, competente
          per territorio".
            - Il testo  dell'art. 30, comma 1, del testo  unico e' il
          seguente:  "1. L'alcole, le bevande alcoliche  e gli  aromi
          alcolici   assoggettati   ad   accisa   o   denaturati  con
          denaturante generale devono circolare con il  documento  di
          accompagnamento previsto dall'art. 12".