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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2007)
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 10-8-1997
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Considerato  che, ai  sensi dell'articolo  4, comma  3, del  citato
decreto  legislativo,  il  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza
sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione
dell'istanza  per   il  rilascio   dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  dei  fondi  pensione,   gli  elementi  documentali  e
informativi,  i  requisiti,  le  informazioni  e  i  contenuti  e  le
modalita' dei protocolli di autonomia  gestionale di cui alle lettere
a) b), c) e d) del comma stesso;
  Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  espresso nell'adunanza  generale del  19 dicembre
1996,  con il  quale il  Consiglio di  Stato, nel  manifestare parere
favorevole sullo schema di  decreto, ha formulato talune osservazioni
di carattere formale ed ha  sottolineato l'esigenza di prevedere, con
riferimento alla  legge 2 gennaio  1991, n. 1, adeguati  requisiti di
professionalita'  dei componenti  degli organi  di amministrazione  e
controllo dei fondi pensione, con facolta' di modularli o graduarli;
  Ritenuto di  doversi adeguare al  citato parere per  quanto attiene
sia ai rilievi di carattere  formale che alla previsione di requisiti
di  professionalita'   per  tutti   i  componenti  degli   organi  di
amministrazione e controllo;
  Considerato, peraltro, che, nello  spirito di quanto stabilito alla
lettera c)  del comma 2 dell'articolo  3 della citata legge  n. 1 del
1991, si puo' tener conto anche delle professionalita' maturate nello
specifico settore, di  natura previdenziale, in cui  i fondi pensione
sono chiamati ad operare;
  Considerato,   altresi',   che    il   settore   della   previdenza
complementare e'  in fase iniziale  e che, pertanto,  per consentirne
l'effettivo  avvio, si  rende necessario  ampliare, sia  pure in  via
transitoria e per  una sola parte dei responsabili  dei fondi, l'area
da  cui  attingere  soggetti  comunque  in  grado  di  concorrere  ad
un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a
norma dell'articolo  17, comma 3,  della menzionata legge n.  400 del
1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni del  presente  titolo  si applicano  ai  fondi
pensione costituiti  ai sensi dell'articolo  4, comma 1,  del decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (di  seguito decreto legislativo  n. 124 del  1993), ivi
compresi   quelli   risultanti   da  operazioni   di   trasformazione
conseguenti  a modifiche  delle fonti  istitutive che  comportino una
variazione  delle categorie  dei soggetti  beneficiari e  diano luogo
all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il D.Lgs. 21 aprile 1993,  n. 124, reca  la  disciplina
          delle   forme   pensionistiche  complementari,     a  norma
          dell'art. 3,  comma 1, lettera v), della legge  23  ottobre
          1992, n. 421.
            Le    successive  modificazioni    ed integrazioni   sono
          costituite  dal decreto  legislativo  30   dicembre   1993,
          n.   585,   che   contiene  le "Disposizioni correttve  del
          decreto  legislativo 21 aprile  1993, n.   124, recante  la
          disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari", e
          della  legge   8  agosto  1995,  n.  335:    "Riforma   del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
            -  Il comma  3 dell'art. 4 del  D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
          124 e' il seguente:
            "Art.  4    (Costituzione   dei   Fondi   pensione     ed
          autorizzazione    all'esercizio).    -    3.    L'esercizio
          dell'attivita'  dei  fondi  pensione  e'  sottoposto      a
          preventiva    autorizzazione   del Ministro   del lavoro  e
          della previdenza sociale, sentita la   commissione  di  cui
          all'art.  16.  Con uno o piu' decreti,  da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica,   il   Ministro    del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale determina,  entro
          sei mesi  dalla  data  di  entrata in  vigore  del presente
          decreto legislativo:
            a)  le  modalita'  di   presentazione  dell'istanza,  gli
          elementi documentali   e   informativi   a   corredo  della
          stessa   e   ogni  altra modalita'   procedurale,   nonche'
          i  termini   per   il   rilascio dell'autorizzazione;
            b)  i  requisiti  formali  di costituzione,  nonche'  gli
          elementi essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto  di
          destinazione  del patrimonio, con  particolare  riferimento
          ai  profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti
          ed ai poteri degli organi collegiali;
            c)  i requisiti  per   l'esercizio   dell'attivita',  con
          particolare       riferimento       all'onorabilita'      e
          professionalita' dei componenti degli organi collegiali  e,
          comunque,  dei responsabili del  fondo, facendo riferimento
          ai criteri di cui all'art.  3 della legge 2  gennaio  1991,
          n.  1,    da graduare sia   in funzione  delle modalita' di
          gestione del fondo stesso sia in  funzione delle  eventuali
          delimitazioni operative contenute negli statuti;
            d)   i  contenuti  e  le   modalita'  del  protocollo  di
          autonomia gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto  dal
          datore di lavoro".
            -  Il comma 6 dell'art. 18 del  D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
          124, cosi' recita:
            "Art. 18  (Norme finali). - 6.  I soggetti titolari delle
          forme di cui al  comma 1 devono inviare   alla  commissione
          di  cui    all'art.  16, entro trenta giorni  dalla data di
          entrata in vigore  del decreto del Ministro del   lavoro  e
          della  previdenza sociale  di cui  all'art. 4, comma 3, una
          apposita comunicazione, secondo le  modalita'  che  saranno
          indicate  dal  medesimo  decreto. I soggetti titolari delle
          forme di cui ai commi  1 e 3   sono iscritti  in    sezioni
          speciali dell'albo  di cui all'art. 4, comma 6".
            -  I  commi    3 e 4 dell'art.   17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  recante    "Disciplina  dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", cosi' recitano:
            "Art.    17    (Regolamenti).  -    3.    Con     decreto
          ministeriale    possono  essere  adottati regolamenti nelle
          materie di competenza del  ministro  o      di    autorita'
          sottordinate      al    ministro,     quando   la     legge
          espressamente conferisca   tale potere.  Tali  regolamenti,
          per materie di competenza di  piu' Ministri, possono essere
          adottati  con decreti interministeriali,    ferma  restando
          la    necessita'  di    apposita autorizzazione da    parte
          della       legge.   I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali non  possono dettare   norme contrarie  a
          quelle  dei regolamenti emanati  dal Governo.  Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
          prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
            - La legge 2 gennaio 1991,  n.  1,  reca  la  "Disciplina
          dell'attivita' di intermediazione  mobiliare e disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari".
            -  La  lettera  c)  del comma 2 dell'art. 3 della legge 2
          gennaio 1991, n. 1, cosi' recita:
            "Art.   3   (Albo).   -   2.    La    Consob    autorizza
          l'esercizio   delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e
          dispone l'iscrizione all'albo delle societa'  indicando  le
          attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate,
          sulla   base     dell'accertamento  della  sussistenza  dei
          seguenti  requisiti,  oltre  che  della  conformita'  dello
          statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
            a) - b) (omissis);
            c) anche agli effetti dell'art.  1, quarto comma, lettera
          b),  della citata legge  n. 77  del 1983,  per le  funzioni
          svolte   dai soggetti indicati  alla  lettera  b),  secondo
          periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non
          hanno    come  attivita'  esclusiva  una  o  piu' di quelle
          indicate alla  medesima lettera b), si puo'    tener  conto
          delle  funzioni  svolte presso  uffici e settori finanziari
          della societa' o dell'ente, purche' il volume di  attivita'
          del settore o dell'ufficio abbia  dimensioni    adeguate  a
          quelle    della  societa' di gestione  o di intermediazione
          mobiliare   presso la   quale   la   carica  deve    essere
          ricoperta.  Il  Ministro del tesoro  stabilisce con proprio
          decreto, da  pubblicare    nella  Gazzetta    Ufficiale,  i
          criteri per  l'applicazione delle disposoni  della presente
          lettera,  con    particolare riferimento all'individuazione
          degli uffici e settori finanziari delle  societa'  o  degli
          enti    ed  alla    verifica  dell'adeguatezza della   loro
          dimensione   rispetto   a   quella   della   societa'    di
          intermediazione mobiliare".
          Nota all'art. 1:
            -  Il comma 1  dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile  1993, n.
          124, cosi' dispone:
            "Art.  4    (Costituzione   dei   fondi   pensione     ed
          autorizzazione  all'esercizio).  -  1.  Fondi pensione sono
          costituiti:
            a)  come  soggetti  giuridici,   di  natura   associativa
          ai  sensi dell'art.  36  del codice  civile,  distinti  dai
          soggetti  promotori dell'iniziativa;
            b)   come  soggetti  dotati   di  personalita'  giuridica
          ai  sensi dell'art. 12 del  codice civile; in tale caso  il
          procedimento   per   il   riconoscimento  rientra     nelle
          competenze  del Ministero del   lavoro e  della  previdenza
          sociale    ai  sensi dell'art. 2, comma   1, della legge 12
          gennaio 1991, n. 13".