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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1997, n. 171

Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/6/1997.
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 1997, n. 258 (in G.U. 06/08/1997, n.182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1997)
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Testo in vigore dal: 21-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di  emanare
disposizioni per garantire continuita' agli organi di gestione deglil
istituti di ricovero  e cura a carattere scientifico,  nelle more del
riordinamento  degli stessi,  gia' avviato  con il  disegno di  legge
recante  disciplina degli  istituti di  ricovero e  cura a  carattere
scientifico, all'esame della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Sino all'avvenuto  riordinamento degli  istituti di  ricovero e
cura a  carattere scientifico, di seguito  denominati I.R.C.C.S., con
decreti  del Ministro  della sanita'  sono nominati,  in sostituzione
degli organi  ordinari di amministrazione, i  commissari straordinari
degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico con effetto dal 1 luglio 1997. I
commissari   straordinari  sono   individuati  tra   personalita'  di
comprovata  esperienza  scientifica   o  amministrativa  nel  settore
pubblico o  privato; possono,  altresi', essere  nominati uno  o piu'
vice commissari in relazione alle dimensioni dei singoli I.R.C.C.S.
  2. I commissari straordinari e i  vice commissari di cui al comma 1
sono revocabili  dal Ministro  della sanita'  in qualunque  momento e
cessano, comunque, all'atto  dell'insediamento degli organi ordinari,
che  dovranno  essere nominati  entro  trenta  giorni dalla  data  di
entrata  in vigore  della legge  e dei  regolamenti di  riordinamento
degli I.R.C.C.S.