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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1997, n. 139

Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1997
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Testo in vigore dal: 12-6-1997
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  4 del decreto -  legge 14 novembre 1992,  n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
  Visto l'articolo 47-quater del decreto - legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  Udito  il parere  del Consiglio  nazionale per  i beni  culturali e
ambientali, reso nella seduta dell'8 ottobre 1996;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato reso nell'adunanza generale
del 20 marzo 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n.400, effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  a) Ministro: il Ministro per i beni culturali e ambientali;
  b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;
  c)  Istituti: gli  organi  del  Ministero per  i  beni culturali  e
ambientali;
  d)  Capi  di  istituto:  i  funzionari  preposti  agli  organi  del
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  e) Concessionari di servizi:  i soggetti titolari della concessione
all'esercizio di servizi, all'uso e alla riproduzione dei beni o alla
gestione di attivita' concernenti i beni culturali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana, approvato con  D.P.R. 28 dicembre 1985, n.  1092,
          al    solo  fine    di  facilitare  la      lettura   delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  17,  comma 3, della   legge 23 agosto 1988, n.
          400, dispone:   "3.   Con decreto   ministeriale    possono
          essere  adottati    regolamenti nelle materie di competenza
          del   Ministro o di  autorita'  sottordinate  al  Ministro,
          quando  la    legge espressamente conferisca   tale potere.
          Tali  regolamenti,  per  materie  di  competenza  di   piu'
          Ministri,   possono   essere      adottati  con     decreti
          interministeriali,   ferma restando    la  necessita'    di
          apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            -    L'art.  4   del D.L.   14 novembre   1992, n.   433.
          convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio
          1993, n. 4, dispone:
            "Art. 4. - 1. Presso gli  istituti di cui all'art. 3 sono
          istituiti   i   seguenti  servizi  aggiuntivi,  offerti  al
          pubblico a pagamento:
            a) servizio editorale   e  di  vendita  riguardante    le
          riproduzioni  di  beni  culturali   e la   realizzazione di
          cataloghi ed  altro materiale informativo;
            abis)    servizi  riguardanti     i  beni     librari   e
          archivistici  per    la fornitura   di riproduzione   e  il
          recapito  nell'ambito del  prestito bibliotecario;
            b)   servizi  di    caffetteria,  di    ristorazione,  di
          guardaroba   e      di  vendita  di  altri  beni  correlati
          all'informazione museale.
            2.  Il Ministro  per  i  beni culturali   e   ambientali,
          sentito   il Consiglio  nazionale  per  i   beni  culturali
          e  ambientali,  fissa indirizzi,  criteri e  modalita'  per
          la   gestione   dei servizi,   con regolamento  da  emanare
          entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
            3.  La  gestione dei servizi  e' affidata in concessione,
          con divieto di subappalto,  dal soprintendente o dal   capo
          d'istituto   competente,  previa  licitazione  privata  con
          almeno  tre offerte valide, a soggetti privati e   ad  enti
          pubblici      economici,  anche  costituenti    societa'  o
          cooperative.
            4. La  concessione ha durata  quadriennale e puo'  essere
          rinnovata per una sola volta.
            5.   I  canoni   di  concessione   e  le    altre   somme
          derivanti  dall'applicazione    del    presente    articolo
          affluiscono  ad  apposito capitolo    dello   stato      di
          previsione     dell'entrata   per    essere riassegnati  ai
          pertinenti   capitoli   dello stato   di  previsione    del
          Ministero  per  i beni culturali  e ambientali e destinati,
          in misura non    inferiore  al    50    per   cento     del
          loro   ammontare,    alle sopraintendenze per i musei e gli
          altri istituti di provenienza.
            5-bis. Gli introiti  previsti  relativamente    ai  musei
          dalla  legge  30 marzo 1965,  n. 340, nonche'  dal relativo
          regolamento   di esecuzione approvato   con  decreto    del
          Presidente   della Repubblica  2 settembre 1971,  n.  1249,
          affluiscono   ad   apposito   capitolo dello    stato    di
          previsione   dell'entrata   per   essere   riassegnati   ai
          pertinenti capitoli dello    stato  di    pervisione    del
          Ministero per  i  beni culturali  e ambientali.
            5-ter.    Il   Ministero   per   i   beni   culturali   e
          ambientali  puo' concedere  l'uso dei   beni dello    Stato
          che   abbia in  consegna senza alcuna altra autorizzazione.
          I competenti  organi del Ministero per i beni culturali   e
          ambientali  determinano    il canone dovuto   per l'uso dei
          suddetti   beni,  che  il  concessionario    deve   versare
          prima   dell'inizio     dell'uso.    Il      soprintendente
          competente      provvede      al  rilascio  delle  relative
          concessioni".
            -   L'art. 47-quater   del   decreto-legge 23    febbraio
          1995,  n.  41, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          22 marzo  1995, n.  85, dispone:
            "Art.  47-quater  (Gestione  dei   beni   culturali).   -
          1.    Per   la fruizione   dei beni  artistici, acheologici
          librari e  archivistici, storici e   culturali  in  genere,
          fermi  restando,  per  i   beni statali, gli   obblighi  di
          tutela   a   carico del   personale    statale    a    cio'
          qualificato    e incaricato,   possono essere  affidati, in
          tutto o  in parte,  in gestione  a Fondazioni  culturali  e
          bancarie,  societa'   o consorzi, costituiti a tale fine, i
          servizi di cui al comma 2 qualora risulti  finanziariamente
          conveniente.
            2.    I  servizi   affidabili in   gestione ai  sensi del
          comma 1  sono quelli indicati dall'art.   4, comma  1,  del
          decreto-legge  14  novembre  1992, n. 433,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 14 gennaio 1993, n. 4,  nonche'
          quelli    di  accoglienza,  di  informazione,  di  guida  e
          assistenza   didatica   e   di   fornitura    ai    sussidi
          catalografici   audiovisivi     ed    informatici,       di
          utilizzazione  commerciale  delle riproduzioni, di gestione
          dei punti vendita, dei centri di incontro e  di    ristoro,
          delle    diapoteche,   delle   raccolte    discografiche  e
          biblioteche   museali,   dei   servizi   di   pulizia,   di
          vigilanza,    di  gestione  dei  biglietti  in    ingresso,
          dell'organizzazione  delle  mostre  e       delle     altre
          iniziative    promozionali,      utili    alla     migliore
          valorizzazione   del  patrimonio    culturale    ed    alla
          diffusione  della conoscenza dello stesso".