stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1997, n. 109

Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-1997
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-5-1997
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
 
 Visto l'articolo 159,  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura civile, come modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre
1990, n. 353, che attribuisce al Ministro di grazia  e  giustizia  il
potere di stabilire  i  compensi  dovuti  agli  istituti  di  vendite
giudiziarie; 
 Ritenuto che l'emanazione  di  una  tariffa  ministeriale  di  detti
compensi rende necessario modificare  il  vigente  regolamento  unico
approvato  con  decreto  ministeriale  20  giugno  1960  al  fine  di
armonizzare  le  previsioni  con  il  diverso  sistema  dei  compensi
introdotto dalla tariffa; 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996,  e  recepiti  i  rilievi  ivi  indicati,
previo aggiornamento del testo sulla base della legislazione vigente; 
 Vista la comunicazione effettuata al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 11 febbraio 1997; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Sfera di applicazione 
 
 1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via
generale  all'esecuzione  di  vendita  all'incanto  di  beni   mobili
disposta dalla autorita' giudiziaria e di custodia dei beni mobili  e
di amministrazione giudiziaria di beni immobili. E' fatta salva  ogni
altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del
codice di procedura civile. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al sono
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione
          del codice di procedura civile, citato  in  premessa,  come
          modificato  dall'art.   87 della legge 26 novembre 1990, n.
          353, e' il seguente:
            "Art.   159      (Istituti   autorizzati   all'incanto  e
          all'amministrazione dei beni).  -  Gli  istituti  ai  quali
          possono  essere  affidate  le  vendite  all'incanto di beni
          mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione
          giudiziaria dei beni immobili a  norma  dell'art.  592  del
          codice  sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia
          e giustizia.
            Agli istituti autorizzati alla  vendita  all'incanto  dei
          mobili  pignorati  puo' essere affidata anche la custodia e
          la vendita dei mobili stessi previste negli  articoli  520,
          secondo  comma,  e  532  del  codice;  ad  essi puo' essere
          inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta
          dall'autorita' giudiziaria".
            -  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  stabilisce  le
          modalita'  e  i  controlli per l'esecuzione degli incarichi
          indicati  nei  commi  precedenti,  nonche'  la  misura  dei
          compensi dovuti agli Istituti.
            -  Il decreto ministeriale 20 giugno 1960, modificato con
          decreto ministeriale 11 gennaio 1965,  reca:  "Approvazione
          del   regolamento   unico   per  gli  Istituti  di  vendite
          giudiziarie".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere.  Tali regolamenti, per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    
          Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 532 del codice di procedura  civile,
          e' il seguente: 
            "Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario).  -  Quando
          lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le  cose
          pignorate siano affidate  a  un  commissionario,  affinche'
          procede alla vendita. 
            Nello stesso provvedimento  il  pretore,  sentito  quando
          occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita
          e l'importo globale fino al  raggiungimento  del  quale  la
          vendita  deve  essere   eseguita,   e   puo'   imporre   al
          commissionario  una  cauzione.  Se  il  valore  delle  cose
          risulta da listino di borsa o di mercato,  la  vendita  non
          puo'  essere  fatta  a  prezzo  inferiore  al  minimo   ivi
          segnato". 
            - Il testo dell'art. 533 del codice di procedura  civile,
          e' il seguente: 
            "Art.   533   (Obblighi   del   commissionario).   -   Il
          commissionario non puo' vendere se non per  contanti.  Egli
          e' tenuto in ogni  caso  a  documentare  le  operazioni  di
          vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato  in
          doppio esemplare, uno dei quali deve essere  consegnato  al
          cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel  termine
          stabilito dal pretore nel  suo  provvedimento.  Qualora  la
          vendita senza incanto non avvenga nel termine  di  un  mese
          dal provvedimento  di  autorizzazione,  il  commissionario,
          salvo che il termine sia prorogato su istanza  di  tutti  i
          creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni,  affinche'
          siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario e'
          stabilito dal pretore con decreto".