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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 gennaio 1997, n. 99

Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1997
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Testo in vigore dal: 3-5-1997
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
     Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n.  36,
recante disposizioni in materia di risorse idriche,  che  attribuisce
al Ministero dei lavori pubblici il  compito  di  definire,  mediante
apposito regolamento, i  criteri  ed  il  metodo  in  base  ai  quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; 
     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
    Visto il voto n.  585/94  espresso  dall'assemblea  generale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno
1995; 
     Udito il parere del Consiglio di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96; 
     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                  Oggetto ed ambito d'applicazione 
 
  1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 5,  comma  2,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,
definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i
criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite  degli
aquedotti e delle fognature. Esso indica, altresi', la guida  per  la
effettuazione  delle  rilevazioni  e  l'organizzazione  del  relativo
sistema di monitoraggio nonche' le regole per la stesura dei rapporti
di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno,
il gestore tramette al Ministero dei lavori pubblici  -  Osservatorio
dei servizi idrici. 
  2. Il presente regolamento si  applica  a  tutti  gli  impianti  di
acquedotto. Esso si applica  altresi'  alle  fognature,  intese  come
impianti di  smaltimento  dei  reflui  derivanti  dall'uso  di  acque
distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si
applica inoltre a tutte le fognature nere degli  impianti  a  sistema
separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento  delle
acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si
approvvigioni autonomamente. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  sono
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                - Il comma 2  dell'art.  5  della  legge  n.  36/1994
          prevede che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici, emanato ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  adottato  un  regolamento
          per la definizione dei criteri e  del  metodo  in  base  ai
          quali  valutare  le  perdite  degli  acquedotti   e   delle
          fognature. Entro il mese di febbraio  di  ciascun  anno,  i
          soggetti  gestori  dei  servizi   idrici   trasmettono   al
          Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
          eseguite con la predetta metodologia". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
                - Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n.
          36/1994, si veda in nota alle premesse.