stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73

Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997
nascondi
Testo in vigore dal: 12-4-1997
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
  I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA
 Visto l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio   1965,  n.  575,
introdotto  dall'articolo  3,  comma  2, della legge 7 marzo 1996, n.
109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione  di
beni  sequestrati  o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e  all'articolo  3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223.
Abrogazione  dell'articolo  4  del  decreto-legge  14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1989,  n.
282.";
 Ritenuto  che,  ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n.  575,  con  decreto  del  Ministro  di
grazia  e  giustizia,  di  concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi  dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, devono essere
emanate norme regolamentari per disciplinare  la  raccolta  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo
stato del procedimento per il sequestro o la  confisca,  nonche'  dei
dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione
dei beni sequestrati o confiscati;
 Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati  relativi
ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del
procedimento per  il  sequestro  o  la  confisca,  nonche'  dei  dati
inerenti  alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei
beni sequestrati o confiscati, ai  sensi  dell'articolo  2-duodecies,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo
3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
  I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA
 Visto l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio   1965,  n.  575,
introdotto  dall'articolo  3,  comma  2, della legge 7 marzo 1996, n.
109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione  di
beni  sequestrati  o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e  all'articolo  3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223.
Abrogazione  dell'articolo  4  del  decreto-legge  14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1989,  n.
282.";
 Ritenuto  che,  ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n.  575,  con  decreto  del  Ministro  di
grazia  e  giustizia,  di  concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi  dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, devono essere
emanate norme regolamentari per disciplinare  la  raccolta  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo
stato del procedimento per il sequestro o la  confisca,  nonche'  dei
dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione
dei beni sequestrati o confiscati;
 Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati  relativi
ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del
procedimento per  il  sequestro  o  la  confisca,  nonche'  dei  dati
inerenti  alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei
beni sequestrati o confiscati, ai  sensi  dell'articolo  2-duodecies,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo
3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.