stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 70

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-97
nascondi
vigente al 11/10/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-4-1997
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto l'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,   n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421",  nel  testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
 Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto  le  figure
professionali  da  formare  ed i relativi profili, relativamente alle
aree  del  personale  sanitario  infermieristico,  tecnico  e   della
riabilitazione;
 Ritenuto   di   individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
 Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico;
 Visto il parere del Consiglio superiore di sanita',  espresso  nella
seduta del 15 maggio 1996;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
 Vista la nota, in  data  17  gennaio  1997  con  cui  lo  schema  di
regolamento  e'  stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico
con  il  seguente  profilo:  l'infermiere  pediatrico  e' l'operatore
sanitario che, in possesso del  diploma  universitario  abilitante  e
dell'iscrizione     all'albo     professionale,    e'    responsabile
dell'assistenza infermieristica pediatrica.
 2. L'assistenza infermieristica  pediatrica,  preventiva,  curativa,
palliativa   e  riabilitativa  e'  di  natura  tecnica,  relazionale,
educativa.    Le  principali  funzioni  sono  la  prevenzione   delle
malattie,  l'assistenza dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e
l'educazione sanitaria.
 3. L'infermiere pediatrico:
  a) partecipa all'identificazione dei bisogni  di  salute  fisica  e
psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;
  b)  identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e
formula i relativi obiettivi;
  c)  pianifica,  conduce   e   valuta   l'intervento   assistenziale
infermieristico pediatrico;
  d) partecipa:
   1)  ad  interventi  di  educazione sanitaria sia nell'ambito della
famiglia e della comunita';
   2) alla cura degli individui sani in eta' evolutiva nel quadro  di
programmi  di  promozione della salute e prevenzione delle malattie e
degli incidenti;
   3) all'assistenza ambulatoriale,  domiciliare  e  ospedaliera  dei
neonati;
   4)  all'assistenza  ambulatoriale,  domiciliare  e ospedaliera dei
soggetti di eta' inferiore a 18 anni  affetti  da  malattie  acute  e
croniche;
   5) alla cura degli individui in eta' adolescenziale nel quadro dei
programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;
  e)   garantisce   la   corretta   applicazione  delle  prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
  f)  agisce  sia  individualmente  sia  in  collaborazione  con  gli
operatori sanitari e sociali;
  g)  si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto
per l'espletamento delle funzioni.
 4.  L'infermiere  pediatrico  contribuisce   alla   formazione   del
personale  di  supporto  e  concorre  direttamente  all'aggiornamento
relativo al proprio profilo profes-sionale.
 5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attivita' professionale  in
strutture   sanitarie   pubbliche   o   private,   nel  territorio  e
nell'assistenza   domiciliare,   in   regime    di    dipendenza    o
libero-professionale.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore  e   l'efficacia   deglia   atti   legislativi   qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scien-tifica  e  tecnologica d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale potere.   Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.