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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 69

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-97
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Testo in vigore dal: 11-4-1997
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto l'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,   n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421",  nel  testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
 Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto  le  figure
professionali  da  formare  ed i relativi profili, relativamente alle
aree  del  personale  sanitario  infermieristico,  tecnico  e   della
riabilitazione;
 Ritenuto   di   individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
 Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
 Visto il parere del Consiglio superiore di sanita',  espresso  nella
seduta del 15 maggio 1996;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
 Vista la nota, in  data  17  gennaio  1997  con  cui  lo  schema  di
regolamento  e'  stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1. E' individuata la figura professionale dell'assistente  sanitario
con  il  seguente  profilo:  l'assistente  sanitario  e'  l'operatore
sanitario che, in possesso del  diploma  universitario  abilitante  e
dell'iscrizione  all'albo professionale, e' addetto alla prevenzione,
alla promozione ed alla educazione per la salute.
 2. L'attivita' dell'assistente sanitario e'  rivolta  alla  persona,
alla  famiglia  e alla collettivita'; individua i bisogni di salute e
le priorita' di intervento preventivo, educativo e di recupero.
 3. L'assistente sanitario:
  a)  identifica  i  bisogni  di   salute   sulla   base   dei   dati
epidemiologici  e  socio-culturali,  individua  i fattori biologici e
sociali di rischio  ed  e'    responsabile  dell'attuazione  e  della
soluzione  e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie
competenze;
  b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione
alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
  c) collabora alla definizione delle metodologie  di  comunicazione,
ai   programmi  ed  a  campagne  per  le  promozione  e  l'educazione
sanitaria;
  d) concorre alla formazione  e  all'aggiornamento  degli  operatori
sanitari   e   scolastici   per   quanto   concerne   la  metodologia
dell'educazione sanitaria;
  e) interviene  nei  programmi  di  pianificazione  familiare  e  di
educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
  f)  attua  interventi  specifici  di sostegno alla famiglia, attiva
risorse di rete anche in collaborazione  con  i  medici  di  medicina
generale  ed  altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi
di terapia per la famiglia;
  g)   sorveglia,   per  quanto  di  sua  competenza,  le  condizioni
igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle  scuole  e  nelle  comunita'
assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
  h)  relaziona  e  verbalizza  alle  autorita'  competenti e propone
soluzioni operative;
  i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con
i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il
pubblico;
  l) collabora, per quanto di  sua  competenza,  agli  interventi  di
promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
  m)  partecipa  alle  iniziative di valutazione e miglioramento alla
qualita'  delle  prestazioni  dei  servizi  sanitari  rilevando,   in
particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
  n)  concorre  alle  iniziative  dirette alla tutela dei diritti dei
cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
  o) partecipa alle attivita' organizzate  in  forma  dipartimentale,
sia   distrettuali   che   ospedaliere,   con  funzioni  di  raccordo
interprofessionale,  con   particolare   riguardo   ai   dipartimenti
destinati  a  dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
  p) svolge le proprie funzioni  con  autonomia  professionale  anche
mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
  q)   svolge  attivita'  didattico-formativa  e  di  consulenza  nei
servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
  r) agisce sia  individualmente  sia  in  collaborazione  con  altri
operatori   sanitari,   sociali   e   scolastici,   avvalendosi,  ove
necessario, dell'opera del personale di supporto.
 4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale
di supporto e concorre  direttamente  all'aggiornamento  relativo  al
proprio profilo professionale.
 5.  L'assistente  sanitario  svolge  la  sua  attivita' in strutture
pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale potere.   Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.