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LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal: 13-8-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
                         la seguente legge:
                               CAPO I
Art. 1.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o
piu'  decreti  legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali,  ai  sensi  degli  articoli  5, 118 e 128 della Costituzione,
funzioni  e  compiti  amministrativi  nel rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi  contenuti  nella  presente  legge.  Ai fini della
presente  legge,  per conferimento si intende trasferimento, delega o
attribuzione  di  funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono
le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
  2.  Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui  all'articolo 4, comma 3,
lettera  a),  della  presente  legge,  anche ai sensi dell'articolo 3
della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi  relativi  alla cura degli interessi e alla promozione
dello  sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni
e  i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in
atto  esercitati  da  qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
  3.  Sono  esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
    a)   affari  esteri  e  commercio  estero,  nonche'  cooperazione
internazionale   e   attivita'  promozionale  all'estero  di  rilievo
nazionale;
    b)  difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
    c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
    d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
    e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
    f)   cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo  politico,
estradizione;
    g)   consultazioni   elettorali,  elettorato  attivo  e  passivo,
propaganda  elettorale,  consultazioni  referendarie  escluse  quelle
regionali;
    h)   moneta,  perequazione  delle  risorse  finanziarie,  sistema
valutario e banche;
    i)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e  profilassi
internazionale;
    l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
    m) amministrazione della giustizia;
    n) poste e telecomunicazioni;
    o)  previdenza  sociale,  eccedenze  di  personale  temporanee  e
strutturali;
    p) ricerca scientifica;
    q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti scolastici, programmi
scolastici,  organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica  e
stato giuridico del personale.
    r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
    r-bis.  trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari  di interesse
nazionale.
  4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
    a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
statale ad apposite autorita' indipendenti;
    b)   i  compiti  strettamente  preordinati  alla  programmazione,
progettazione,    esecuzione    e   manutenzione   di   grandi   reti
infrastrutturali  dichiarate di interesse nazionale con legge statale
ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa,
il  Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
29 LUGLIO 2010, N. 120)).
    c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del sistema di protezione
civile,  per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute,  per  gli  indirizzi,  le  funzioni e i programmi nel settore
dello  spettacolo,  per  la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione  di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della   individuazione   dei   compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
in   mancanza   dell'intesa,   il  Consiglio  dei  ministri  delibera
motivatamente  in  via  definitiva  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio dei ministri;
    d)  i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di  autonomia
funzionale  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e dalle universita' degli studi;
    e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a  livello nazionale degli
obblighi  derivanti  dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
  5.  Resta  ferma  la  disciplina  concernente il sistema statistico
nazionale,  anche  ai  fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
  6.  La  promozione  dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi  produttivi  e  la  promozione  della  ricerca applicata sono
interessi  pubblici  primari che lo Stato, le regioni, le province, i
comuni   e   gli  altri  enti  locali  assicurano  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   nel   rispetto  dei  diritti  fondamentali
dell'uomo   e   delle   formazioni  sociali  ove  si  svolge  la  sua
personalita',  delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.