stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 45

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-1997
al: 25-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visti gli articoli 1, 3 e 36 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52,
legge  comunitaria  per  il  1994,  recanti  delega  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre
1993, in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini
nutrizionali e 94/39/CE della Commissione del  25  luglio  1994,  che
stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti destinati  a
particolari fini nutrizionali; 
 Vista la direttiva 95/9/CE della  Commissione  del  7  aprile  1995,
recante modifica della direttiva 94/39/CE, che stabilisce  un  elenco
degli  usi  previsti  per  gli  alimenti  per  animali  destinati   a
particolari fini nutrizionali; 
 Vista la direttiva 95/10/CE della Commissione del 7 aprile 1995, che
stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli  alimenti
destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti; 
 Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni,
sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; 
 Visto il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  90,  di  attuazione
della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 23 marzo  1996,  con  la
quale sono stabilite le condizioni di  preparazione,  immissione  sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1997; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  delle  risorse  agricole,
alimentari  e   forestali   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                      (AMBITO DI APPLICAZIONE) 
1. Il presente decreto disciplina gli alimenti per animali  destinati
a particolari  fini  nutrizionali  di  seguito  denominati  "alimenti
dietetici", stabilisce un elenco dei relativi usi  ed  il  metodo  di
calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a  particolati
fini nutrizionali per cani e gatti. 
2. Il presente decreto, fatte salve  le  disposizioni  specifiche  in
esso contenute, non modifica le disposizioni normative concernenti: 
a) gli alimenti composti per animali; 
b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali; 
c) le  sostanze  e  i  prodotti  indesiderabili  negli  alimenti  per
   animali; 
d) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali. 
          AVVERTENZA
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     della     legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
          - L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
          - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
          La  legge  6  febbraio  1996,  n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -  legge comunitaria
          1994.
          Gli articoli 1, 3 e 36 cosi' recitano:
          "Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione  di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi,  tra  i  principi  e i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche'  nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
          2.  Se  per  effetto  di  direttive  notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante  da  direttive nell'elenco di cui all'allegato A
          e' modificata senza che siano  introdotte  nuove  norme  di
          principio,  la  scadenza  del  termine  e' prorogata di sei
          mesi.
          3.  I  decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          dell'Unione   europea,   congiuntamente   ai  Ministri  con
          competenza istituzionale prevalente per  la  materia  e  di
          concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, di grazia e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
          4. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
          giorni   dalla   data  di  trasmissione,  il  parere  delle
          Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine  i
          decreti  sono  adottati. Qualora il termine previsto per il
          parere  delle   Commissioni   scada   nei   trenta   giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni.
          5.  Entro  i due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  il  Governo  puo'   emanare   disposizioni
          integrative  e  correttive;  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri direttivi da essa fissati con la procedura indicata
          nei commi 3 e 4".
          "Art. 3. Criteri e principi direttivi generali della delega
          legislativa. - 1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri
          direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  1  saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
          a)    le    amministrazioni    interessate    provvederanno
          all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie
          strutture amministrative;
          b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti  per  i
          singoli  settori  interessati  dalla  normativa da attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse;
          c)  salva  l'applicazione  delle  norme  penali vigenti ove
          necessario per assicurare l'osservanza  delle  disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni  dei  decreti  stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire  duecento
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
          infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento  interno del tipo di quelli tutelati dagli
          articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo   o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni  che recano un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledono  o  espongono a pericolo interessi diversi da quelli
          suindicati.    Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti,  le sanzioni suindicate saranno determinate nella
          loro entita', tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole  o  alla  persona  o  ente nel cui interesse egli
          agisce.  In  ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
          per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
          d)  eventuali  spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali  o  regionali  potranno  essere  previste  nei soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione  delle  direttive;  alla  relativa copertura, in
          quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, osservando altresi' il disposto dell'articolo  11-ter,
          comma  2,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto
          dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
          e) sara' previsto, se non in contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni  o controlli da
          eseguirsi a cura di uffici pubblici in  applicazione  delle
          direttive  da  attuare  sia  posto  a  carico  dei soggetti
          interessati;
          f) l'attuazione  di  direttive  che  modificano  precedenti
          direttive  gia'  attuate con legge o decreto legislativo si
          provvedera', se la modificazione non  comporta  ampliamento
          della   materia   regolata,  apportando  le  corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata;
          g)   i   decreti   legislativi   potranno    disporre    la
          delegificazione  della disciplina di materie non coperte da
          riserva assoluta di legge, le quali siano  suscettibili  di
          modifiche  non  attinenti  ai  principi  informatori  delle
          direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando,
          ai  fini  delle  suddette  modifiche,   l'esercizio   della
          potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle
          autorita' competenti;
          h)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
          "Art.  36  (Alimenti  destinati  a   particolari   a   fini
          nutrizionali   per   animali:  criteri  di  delega).  -  1.
          L'attuazione delle  direttive  93/74/CEE  del  Consiglio  e
          94/39/CE  della  Commissione  sara'  informata  ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
          a) assicurare  che  gli  alimenti  non  possano  costituire
          pericolo  per la salute degli animali o delle persone o per
          l'ambiente;
          b) prevedere precise modalita'  per  la  loro  destinazione
          rispetto   agli  alimenti  medicamentosi  e  agli  alimenti
          comuni;
          c) prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di
          controllo".
          -  La direttiva 93/1974/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 237
          del 22 settembre 1993.
          - La direttiva 94/39/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 207 del
          10 agosto 1994.
          - La direttiva 95/9/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 91  del
          22 aprile 1995.
          -  La direttiva 95/10/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 91 del
          22 aprile '95.
          - La legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  reca  norme  sulla
          disciplina della preparazione del commercio dei mangimi.
          -  Il  D.  Lgs.  3 marzo 1993, n. 90, reca attuazione della
          direttiva  90/167/CEE  con  la  quale  sono  stabilite   le
          condizioni  di  preparazione,  immissione  sul  mercato  ed
          utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'.