stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 45

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visti gli articoli 1, 3 e 36 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52,
legge  comunitaria  per  il  1994,  recanti  delega  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre
1993, in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini
nutrizionali e 94/39/CE della Commissione del  25  luglio  1994,  che
stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti destinati  a
particolari fini nutrizionali; 
 Vista la direttiva 95/9/CE della  Commissione  del  7  aprile  1995,
recante modifica della direttiva 94/39/CE, che stabilisce  un  elenco
degli  usi  previsti  per  gli  alimenti  per  animali  destinati   a
particolari fini nutrizionali; 
 Vista la direttiva 95/10/CE della Commissione del 7 aprile 1995, che
stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli  alimenti
destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti; 
 Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni,
sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; 
 Visto il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  90,  di  attuazione
della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 23 marzo  1996,  con  la
quale sono stabilite le condizioni di  preparazione,  immissione  sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1997; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  delle  risorse  agricole,
alimentari  e   forestali   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))