stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1997, n. 11

Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 (in G.U. 01/04/1997, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-1-1997
al: 1-4-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di intervenire a
favore  della  zootecnia colpita dalla crisi conseguente all'epidemia
di   encefalopatia   spongiforme   bovina,  prevedendo  strumenti  di
agevolazione  finanziaria e misure dirette ad indennizzare la perdita
di reddito subita;
  Considerata,  altresi',  la  straordinaria necessita' ed urgenza di
garantire  il  contenimento  della  produzione  lattiera  nei  limiti
stabiliti dalla normativa comunitaria, nonche' di alleviare gli oneri
previdenziali a carico degli agricoltori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica,  delle  finanze,  per  la  funzione  pubblica e gli affari
regionali,  della  difesa, dell'interno, della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                            Finanziamenti
  1.  Al  fine  di  sopperire  alle eccezionali ed urgenti necessita'
delle   aziende   agricole   del   settore   zootecnico  a  indirizzo
lattiero-caseario  danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia
da  encefalopatia  spongiforme  bovina, il Consorzio nazionale per il
credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio)
e'   autorizzato   a   concedere,   con   il  concorso  dello  Stato,
finanziamenti   di   durata   quinquennale,   compreso   un  anno  di
preammortamento,  fino  all'importo complessivo di lire 350 miliardi,
alle  aziende  suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai
sensi  del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992.
  2.  I  predetti  finanziamenti,  cui si applica il tasso globale di
riferimento  per  operazioni di credito agrario di durata superiore a
diciotto  mesi  vigente  alla  data  del  loro  perfezionamento, sono
integrati  da  un  contributo  in conto capitale a carico dello Stato
pari al 15,40% del finanziamento medesimo.
  3.   In   applicazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  4  del
regolamento  (CE)  n.  1357/96  del  Consiglio dell'8 luglio 1996, la
quota  di  contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della
perdita  di  reddito  subita  dal  produttore  a  seguito della crisi
provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi
per il calcolo della perdita di reddito sono individuati dall'Azienda
di  Stato  per  gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal
fine  prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica,
la misura della perdita di reddito determinatasi.
  4.  I  finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti
dal  presente articolo, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio
1997   e   sono   assistiti  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
interbancario di garanzia.