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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 8

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1997)
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Testo in vigore dal: 13-2-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1965,
n. 114;
  Sentita  la  commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il secondo, il terzo ed il  quarto  comma  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Nel  predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta
sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale  ed  affluite,
per  esigenze  amministrative, dal territorio della regione ad uffici
dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.
  Se e per quanto il gettito dell'IRPEF  e  dell'IRPEG  riscosso  nel
territorio  regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi
di societa' o di altri  soggetti  con  numero  di  addetti  uguale  o
superiore  a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono
compensate da una somma commisurata a quote di gettito  riscosso  sul
territorio regionale per altri tributi erariali.
  Le  somme  da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono
determinate d'intesa tra Governo e regione  in  sede  di  definizione
dell'accordo di cui all'articolo 4.
  L'ammontare  di  detti proventi e' determinato al netto delle quote
attribuite ad altri enti ed istituti.
  La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, puo'  istituire
tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per
i singoli tributi.
  La   regione   puo'   altresi'   istituire   tributi  e  contributi
corrispondenti  a  quelli  di  competenza  delle  regioni  a  statuto
ordinario  in  armonia  con  i  principi stabiliti dalle leggi che li
disciplinano.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi e di emanare i  decreti  aventi  valore  di  legge  e
          regolamenti.
             -  La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
          approvato lo statuto speciale della regione  Friuli-Venezia
          Giulia,  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29
          del 1 febbraio 1963.
             - Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione
          dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia
          in  materia di finanza regionale) e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965.
             -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          n. 1/63 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  consiglio  regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          regione".
          Note all'art. 1:
             -  Il secondo, il terzo, il quarto comma dell'art. 2 del
          D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di  attuazione  dello
          statuto  speciale  della  regione  Friuli-Venezia Giulia in
          materia di finanza regionale) prevedevano che:
             "Nel predetto ammontare sono comprese le  somme  versate
          per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale
          sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per
          esigenze  amministrative,  dal  territorio della regione ad
          uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.
             Sono comprese altresi'  le  somme  versate  per  imposta
          generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per
          il tramite di distributori autorizzati di valori.
             L'ammontare  di  detti  proventi e' determinato al netto
          delle quote attribuite ad altri enti ed istituti".
             - L'art. 51 dello statuto  di  autonomia  della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  stabilisce  che:  "Le entrate della
          regione  sono  anche  costituite  dai   redditi   del   suo
          patrimonio  o  da tributi propri che essa ha la facolta' di
          istituire con  legge  regionale,  in  armonia  col  sistema
          tributario dello Stato, delle province e dei comuni.
             Il  regime  doganale  e'  di  esclusiva competenza dello
          Stato".