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LEGGE COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997, n. 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1997
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Testo in vigore dal: 29-1-1997
  La Camera dei deputati ed il Senato della  Repubblica,  in  seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
                    Istituzione della Commissione
  1.  E'  istituita  una  Commissione  parlamentare  per  le  riforme
costituzionali,  composta  di  trentacinque  deputati  e trentacinque
senatori, nominati rispettivamente dal Presidente  della  Camera  dei
deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione
dei  Gruppi  parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i
Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale tale  designazione  non
e'  pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla
nomina.
  2. I componenti della Commissione possono per la durata dei  lavori
essere   anche   permanentemente   sostituiti,   a  richiesta,  nelle
Commissioni permanenti cui appartengono.  Nelle  sedute  di  aula,  i
componenti  della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori
della Commissione stessa, non sono computati per  fissare  il  numero
legale.
  3.  I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data
compresa entro i dieci giorni successivi  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  costituzionale. Nella prima seduta la
Commissione elegge a voto segreto il  Presidente.  Nell'elezione,  se
nessuno   riporta  la  maggioranza  assoluta  dei  voti,  si  procede
immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e'  proclamato
eletto   o   entra   in   ballottaggio  il  piu'  anziano  per  eta'.
Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio  di  presidenza
composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e
quattro  segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto
chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di  parita'  di  voti,
risulta eletto il piu' anziano per eta'.
  4.  La  Commissione  elabora  progetti  di revisione della parte II
della Costituzione, in particolare in  materia  di  forma  di  Stato,
forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.
  5.  I  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e del Senato della
Repubblica assegnano alla Commissione i  disegni  e  le  proposte  di
legge  costituzionale  relativi  alle  materie  di  cui  al  comma 4,
presentati entro la data di entrata in vigore  della  presente  legge
costituzionale.