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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1996, n. 689

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-03-1997
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 67, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che
le  modalita'  per  la  concessione  di  restituzioni  d'imposta sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visti gli articoli 6, comma 6, 7, comma 1, lettera e), 14, commi da
2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e  61,  comma  2,
del citato testo unico;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
  1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo
in  territorio  nazionale  e  successivamente destinati al consumo in
altro Paese comunitario od all'esportazione,  previsto  dall'articolo
14,  comma  3,  primo  periodo,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  d'ora  in  avanti  denominato
"testo unico", e' concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo
14,   anche  mediante  accredito,  da  utilizzare  per  il  pagamento
dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di  prodotti  soggetti
alla medesima imposizione.
  2.  Con  le  medesime modalita' di cui al comma 1 viene concesso il
rimborso:
    a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico,  in  caso
d'impiego  di  oli  minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota
d'imposta ridotta, quando non  e'  prevista  una  specifica,  diversa
disposizione legislativa;
    b)  ai  sensi  dell'articolo  27, commi 4 e 6 del testo unico, in
caso d'impiego di alcole o di  bevande  alcoliche  in  usi  esenti  o
assoggettati  ad  aliquota  d'imposta  ridotta,  o  quando i suddetti
prodotti sono ritirati dal commercio perche' divenuti non  idonei  al
consumo umano;
    c)  ai  sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, nel caso
di reimmissione in  deposito  fiscale  di  prodotti  assoggettati  ad
accisa;
    d)  ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i
prodotti sottoposti alle imposte di cui  all'articolo  62  del  testo
unico  medesimo, d'ora in avanti denominate "accise non armonizzate",
sono immessi in consumo in  altro  Paese  comunitario,  esportati  od
impiegati in usi agevolati;
    e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si
rende   dovuto  il  rimborso  dell'imposta  di  consumo  sull'energia
elettrica;
    f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del testo unico,
quando, in caso di irregolarita' nella circolazione, sorge il diritto
al rimborso in conseguenza dell'individuazione,  in  un  altro  Paese
comunitario,  del  luogo  in  cui  l'irregolarita'  medesima e' stata
commessa;
    g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo
unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione
dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e'  dovuta  un'accisa
di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;
    h)  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del testo unico, in
qualsiasi  altro  caso  in  cui  l'imposta  sia  stata  indebitamente
corrisposta.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo  unico  delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative,  approvato  con  D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.
          504, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  279  del  29  novembre 1995, d'ora in avanti
          denominato "testo unico", e' il seguente: "1.  Con  decreto
          del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          stabilite  le  norme  regolamentari  per l'applicazione del
          presente   testo   unico,   con   particolare   riferimento
          all'accertamento    e    contabilizzazione    dell'imposta,
          all'istituzione dei  depositi  fiscali,  al  riconoscimento
          delle    qualita'    di    operatore    professionale,   di
          rappresentante fiscale o  di  obbligato  d'imposta  diversa
          dalle  accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
          abbuoni  o   restituzioni,   al   riconoscimento   di   non
          assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
          della  vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
          deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o  a  vigilanza
          fiscale,   alla   cessione   dei   contrassegni  di  Stato,
          all'istituzione degli uffici  finanziari  di  fabbrica.  In
          attuazione  dei  criteri  di  carattere  generale stabiliti
          dalle norme  regolamentari,  l'amministrazione  finanziaria
          impartisce  le  disposizioni specifiche per i singoli casi.
          Fino  a  quando  non  saranno  emanate  le  predette  norme
          regolamentari  restano  in vigore quelle vigenti, in quanto
          applicabili. I cali ammissibili  all'abbuono  dell'imposta,
          fino  a  quando  non  saranno  determinati  con  il decreto
          previsto  dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
          percentuali stabilite dalle norme vigenti".
             - Il testo del comma 6 dell'art. 6 del testo unico e' il
          seguente:  "6. Le disposizioni del  comma  3  si  applicano
          anche  ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in
          consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio
          della propria  attivita'  economica,  sono  avviati  ad  un
          deposito  fiscale;  la  domanda  di  rimborso  dell'imposta
          assolta sui prodotti deve  essere  presentata  prima  della
          loro   spedizione.   Per   il   rimborso  si  osservano  le
          disposizioni dell'art. 14".
             - Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 7  del
          testo  unico  e'  il seguente: " e) se entro tre anni dalla
          data di rilascio del  documento  di  accompagnamento  viene
          individuato  il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione
          e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro  Stato
          membro,  l'accisa  eventualmente  riscossa viene rimborsata
          con gli interessi nella misura prevista  dall'art.  3,  dal
          giorno  della  riscossione  fino  a  quello  dell'effettivo
          rimborso".
             - I testi dei commi da 2 a  5  dell'art.  14  del  testo
          unico sono i seguenti:
              "2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente
          pagata.    Il  rimborso  deve  essere  richiesto, a pena di
          decadenza, entro due anni dalla data del  pagamento.  Sulle
          somme  da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
          prevista  dall'art.   3   a   decorrere   dalla   data   di
          presentazione della relativa istanza.
             3.  I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo
          possono dar luogo a rimborso  della  stessa,  su  richiesta
          dell'operatore  nell'esercizio della attivita' economica da
          lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
          o esportati. Il rimborso compete  anche  nel  caso  in  cui
          vengano  autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un
          prodotto per il  quale  e'  dovuta  l'accisa  di  ammontare
          inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza
          di  rimborso  e'  prestata,  a pena di decadenza, entro due
          anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
             4. Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa. In caso di  dichiarazioni  infedeli,  volte  a
          ottenere  il  rimborso dell'imposta per importi superiori a
          quelli dovuti, si applicano le  sanzioni  previste  per  la
          sottrazione  dei  prodotti all'accertamento ed al pagamento
          dell'imposta.
             5. Non si fa luogo al rimborso,  ne'  si  provvede  alla
          riscossione, di somme non superiori a lire 20.000".
             -  Il  testo del comma 2 dell'art. 24 del testo unico e'
          il seguente:
          "2.  Le  agevolazioni   sono   accordate   anche   mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere effettuata con la procedura  di  accredito  prevista
          dall'art. 14".
             -  Il  testi  dei  commi da 4 a 6 dell'art. 27 del testo
          unico sono i seguenti:
             "4.  Le  agevolazioni  sono  accordate  anche   mediante
          rimborso dell'imposta pagata.
             5.   Sui  prodotti  ritirati  dal  commercio  in  quanto
          divenuti non  idonei  al  consumo  umano  viene  rimborsata
          l'accisa pagata.
             6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art.
          14".
             -  Il  testo del comma 7 dell'art. 56 del testo unico e'
          il seguente:
          "7.  Il  caso   di   ritardato   pagamento   si   applicano
          l'indennita'  di mora e gli interessi nella misura prevista
          per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
          i  rimborsi  dell'imposta  si  applicano  le   disposizioni
          dell'art. 14".
             -  Il  testo del comma 2 dell'art. 61 del testo unico e'
          il seguente:
          "2. Per i  tributi  disciplinati  dal  presente  titolo  si
          applicano  le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo
          periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17,  18
          e 19".
             -  Il  comma  3  dell'art.  11  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo,
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a
          visto  ed  alla  registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per i riferimenti all'art. 14, commi 3 e 4, del  testo
          unico, vedansi note alle premesse.
             -  Per  i riferimenti all'art. 24, comma 2, all'art. 27,
          commi 4 e 6, all'art. 6, comma 6,  all'art.  61,  comma  2,
          all'art.  56,  comma  7,  all'art.  7, comma 1, lettera e),
          all'art. 14, commi 2 e 3 del testo unico, vedansi note alle
          premesse.
             - I  prodotti  sottoposti  ad  imposta  dai  vari  commi
          dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti:
               a) oli lubrificati (comma 1);
               b) bitumi (comma 2);
               c) oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di
          alchilbenzoli  sintetici, polimeri poliolefinici sintetici,
          se destinati alla lubrificazione meccanica.