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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 673

Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

note: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO: 19/1/1997
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 19-1-1997
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124  e successive modificazioni e integrazioni, in
base al  quale  i  fondi  pensione  gestiscono  le  risorse  mediante
convenzioni  stipulate  con  societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77;
  Considerato che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e
le modalita' per la gestione delle  risorse  dei  fondi  pensione  da
parte  delle  menzionate  societa',  sono  stabiliti  con decreto del
Ministro del tesoro, tenuto  anche  conto  dei  principi  fissati  in
materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/88,  in
data 19 novembre 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Regole di comportamento
  1.  Le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni  di investimento
mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,  n.  77  (di
seguito societa') devono:
    a)  comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e professionalita'
nella cura dell'interesse del fondo pensione;
    b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione
rilevante ai fini dello svolgimento dell'attivita' di gestione;
    c) operare in  modo  che  il  fondo  pensione  sia  adeguatamente
informato  sulla  natura  degli  investimenti  e  i  rischi  ad  essi
connessi;
    d) disporre di  una  conoscenza  adeguata  dei  valori  mobiliari
oggetto della gestione del patrimonio del fondo.
  2.  Le societa' provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle
negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti  agli  investimenti
di  pertinenza  del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste
per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e
fermo restando che e' attribuita in ogni caso al  fondo  pensione  la
titolarieta'  dei  diritti  di  voto per i valori mobiliari nei quali
sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          ai visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.