stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 663

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
  • 1
  • 2
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
  • 3
  • DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
  • 4
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
  • 5
  • NORME FINALI
  • 6
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire  91.500  miliardi,
al netto di lire 16.754 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1997  -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.700 miliardi per
l'anno finanziario 1997. 
  2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000  miliardi,
al netto di lire  10.145  miliardi  per  l'anno  1998  e  lire  6.941
miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni  debitorie;  il  livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 1998 e 1999, il  limite  massimo  del  saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in  lire  79.200
miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 389.600  miliardi
ed in lire 297.500 miliardi. 
          Avvertenza: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  31  gennaio  1997  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.