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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 656

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1997
al: 11-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
 Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 994, n. 146;
 Vista  la  direttiva 92/40/CEE, del Consiglio del 9 maggio 1992, che
istituisce  delle  misura  comunitarie  di  lotta  contro  l'infuenza
aviaria;
 Visto  il  regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive
modificazioni;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'unanza
generale del 26 settembre 1996;
 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 ottobre 1996;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1.   Fatte   salve  le  disposizioni  che  disciplinano  gli  scambi
intracomunitari,  il  presente  regolamento  stabilisce  le  norme di
polizia  veterinaria  da applicare in caso di comparsa dell'influenza
aviaria,   di  seguito  denominata  malattia,  negli  allevamenti  di
volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene
individuata  in  altri  volatili,  fermo  restando l'obbligo, in tale
caso,  di  segnalare  alla Commissione europea le misure nazionali di
lotta adottate.
 2.  Gli  allegati  I,  II,  III,  IV  e V fanno parte integrante del
presente regolamento.
          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
            -  Il  comma  1,  dell'art.  17,  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  che  deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta possano essere  emanati  regolamenti
          per:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di meterie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - La legge  9  marzo  1989,  n.  86,  concerne  le  norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.
            - La direttiva 92/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  167
          del 22 giugno 1992.
            -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
          recita: "Art. 4. (Attuazione di  direttive  comunitarie  in
          via  regolamentare).  -  1.  Il  Governo  e' autorizzato ad
          attuare in via regolamentare, a  norma  degli  articoli  3,
          comma  1,  lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          le direttive comprese nell'elenco di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto  dell'articolo  5, comma 1,
          della medesima legge n. 86 del 1989.
            2. Gli  schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
          9  marzo 1989, n. 36, come sostituito dall'articolo 3 della
          presente legge".
            -  Il  D.P.R.  8  febbraio  1954,  n.  320,  concerne  il
          regolamento di polizia veterinaria.
            -   Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  267,  riguarda  il
          riordinamento dell'Istituto superiore di sanita',  a  norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.