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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 644

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria ((. . .)).

note: Entrata in vigore della legge: 21/12/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1997, n. 24 (in G.U. 19/02/1997, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1998)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 1.
                Anticipazioni del Fondo di rotazione
                    per le politiche comunitarie
  1.  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato
il  completo  utilizzo  delle  risorse  assegnate dall'Unione europea
all'Italia,  il  Fondo  di  rotazione istituito dall'articolo 5 della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e' autorizzato ad anticipare, con
riferimento  agli  interventi  di politica comunitaria finanziati dai
Fondi  strutturali,  la  quota  di  saldo  del contributo comunitario
relativa  all'ultima annaulita' del programma e di quello nazionale a
proprio  carico,  previo rilascio da parte dei beneficiari privati di
apposita    garanzia    fidejussoria   in   favore   delle   suddette
amministrazioni  centrali dello Stato prestata da istituti di credito
o  primarie  compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con
oneri  a  totale  carico  dei  detti beneficiari, in base allo schema
approvato  con  decreto  del  Ministro del tesoro in data 20 novembre
1996.
  2.  Per  le  erogazioni  di  cui  al  comma  1 il predetto Fondo di
rotazione   interviene   nei   limiti  delle  proprie  disponibilita'
finanziarie.
  3.  Le  somme  anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto
dell'Unione  europea  sono  recuperate  sugli  accrediti  che saranno
disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al
comma  1,  a seguito della presentazione ai servizi della Commissione
di   apposita   rendicontazione   da   parte   delle  amministrazioni
competenti.
  4.  Per  gli  eventuali  mancati  o  parziali  rientri  delle somme
anticipate  dal  fondo  di  rotazione, a causa del non riconoscimento
della  spesa  da  parte  dell'Unione europea, saranno attivate, dalle
amministrazioni   centrali  responsabili,  le  necessarie  azioni  di
recupero ai fini del reintegro delle disponibilita' del Fondo stesso.
  5.   Eventuali  maggiori  o  minori  rimborsi,  per  effetto  delle
differenze  di  cambio,  restano  imputati  alle  disponibilita'  del
richiamato Fondo di rotazione.
  6.  Per  i  programmi  in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia
fidejussoria  e'  rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena
la revoca del contributo. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 31 marzo 1998, n. 73 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1
del   decreto-legge   20  dicembre  1996,  n.  644,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1997, n. 24, e' prorogato al
31 agosto 1997.