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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 619

Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1996
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vigente al 06/05/2024
Testo in vigore dal: 25-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 36, 39 e  41,  i  quali
prevedono che con regolamento siano emanate norme di attuazione delle
disposizioni ivi contenute;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Procedure automatizzate per la gestione dell'attivita'
       degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie
  1.  Il  centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero  delle  finanze  opera,  per  lo  svolgimento  dei  compiti
previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del  decreto  legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo gia' attivo
presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la
commissione tributaria centrale, le cui attivita' di segreteria  sono
state  automatizzate  secondo  i  piani  tecnici  di  automazione del
Ministero delle finanze.
  2. Il centro informativo di cui al comma 1:
    a) provvede al completamento  dell'automazione  degli  uffici  di
segreteria  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali
istituite  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  31
dicembre   1992,   n.   545,  nonche'  alla  conduzione  del  sistema
informativo operante presso la commissione tributaria  centrale  fino
alla cessazione del suo funzionamento;
    b)  sulla base delle direttive impartite dalla direzione centrale
per gli affari giuridici e per il contenzioso  tributario  presso  il
Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze  di  cui
all'articolo 37  del  decreto  legislativo  n.  545  del  1992,  cura
l'evoluzione  delle  procedure  e  l'adeguamento  delle  stesse  alle
disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, collabora all'addestramento del  personale  di
segreteria  per l'utilizzo delle procedure ed all'aggiornamento dello
stesso in materia informatica.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 36, 39 e 41 del
          D.Lgs. n.    545/1992,  recante  ordinamento  degli  organi
          speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed  organizzazione
          degli uffici di collaborazione in attuazione  della  delega
          al  Governo  contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
          1991, n. 413:
             "Art. 36 (Servizi automatizzati). - 1. E'  istituito  il
          servizio  automatizzato  per  la  gestione  delle attivita'
          degli uffici di segreteria delle commissioni  tributarie  e
          del   consiglio   di   presidenza   e  per  le  rilevazioni
          statistiche  sull'andamento  dei   processi   comprese   la
          formazione e la tenuta dei ruoli.
             2.  Al  servizio  automatizzato  di  cui  al  comma 1 e'
          preposto  il  centro  informativo  del  dipartimento  delle
          entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
             3.  Le  modalita'  di gestione dei servizi automatizzati
          sono stabiliti con regolamento".
             "Art. 39 (Rilevazioni statistiche). -  1.  La  direzione
          centrale  di  cui  all'art.  37,  comma  1, avvalendosi del
          servizio di cui all'art.  36, compie tutte  le  rilevazioni
          statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi
          proposti  ogni  anno, alle varie fasi dei processi in corso
          ed  alla  loro  definizione,   nonche'   ai   provvedimenti
          adottati.
             2. Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e
          gli  elementi  che  ne  sono  oggetto  sono  stabiliti  con
          regolamento".
             "Art. 41  (Corsi  di  aggiornamento).  -  1.  La  scuola
          centrale  tributaria, d'intesa con la direzione centrale di
          cui all'art. 37, comma 1,  e  il  consiglio  di  presidenza
          della  giustizia  tributaria,  organizza ogni anno corsi di
          aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie
          concernenti la disciplina  del  processo  in  relazione  al
          sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni
          sopravvenute.
             2.   Le   modalita'  dei  corsi  di  aggiornamento  sono
          stabilite con regolamento".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Per il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs.  n.
          545/1992 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per  disciplinare  l'esecuzione  delle  leggi e dei decreti
          legislativi; l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e
          dei  decreti legislativi recanti norme di principio esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;  le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti  di   materie   comunque   riservate   alla   legge;
          l'organizzazione  ed il funzionamento delle amministrazioni
          pubbliche secondo  le  disposizioni  dettate  dalla  legge;
          l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 36 del D.Lgs.  n.  545/1992  si
          veda in nota al titolo.
             -  Si  riporta il testo degli articoli 1 e 37 del D.Lgs.
          n. 545/1992 citato in nota al titolo:
             "Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi  di
          giurisdizione  in  materia  tributaria previsti dal decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636,
          sono  riordinati  in  commissioni  tributarie  provinciali,
          aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  provincia,  ed   in
          commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo
          di  ogni  regione.  Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle
          commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate,
          ove occorra, presso le sedi delle  attuali  commissioni  di
          primo  e  di  secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro   del  tesoro  e  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, in relazione alle esigenze  di  reperimento  dei
          locali,   sono   individuate   dette   sezioni   le   quali
          costituiscono mera articolazione interna delle  commissioni
          tributarie  non  rilevante ai fini della competenza e della
          validita'  degli  atti   processuali.   Con   decreto   del
          presidente  della  commissione provinciale o regionale sono
          determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle
          sezioni.
             2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano  la
          giurisdizione   di   cui   al  comma  1  e'  esercitata  da
          commissioni tributarie di primo e di secondo grado,  aventi
          competenza  sul  territorio della provincia corrispondente,
          alle quali si  applicano  rispettivamente  le  disposizioni
          concernenti   le   commissioni   provinciali   e  regionali
          compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale
          che le riguardano.
             3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il
          numero delle relative sezioni e i  corrispondenti  organici
          sono  indicati  nelle  tabelle  A  e B allegate al presente
          decreto.
             4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione  puo'
          essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
          con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con il
          Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
             5.   Alla  istituzione  di  nuove  commissioni  ed  alle
          variazioni   conseguenti,   in   relazione   a    mutamenti
          dell'assetto  provinciale  e regionale del territorio della
          Repubblica, si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro ed il
          Ministro di grazia e giustizia".
             "Art.   37   (Attivita'   di   indirizzo   agli   uffici
          periferici).  -  1.  La  direzione  centrale per gli affari
          giuridici  e  per  il  contenzioso  tributario  presso   il
          Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura
          la  rilevazione  e  l'esame  delle  questioni  di rilevante
          interesse o  di  ricorrente  frequenza  nelle  controversie
          pendenti  dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di
          segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
             2. La direzione centrale di  cui  al  comma  1,  sentita
          quando   occorre  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in
          particolare quando si tratti di questioni sulle  quali  non
          vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e
          propone  al Ministro indirizzi per gli uffici periferici al
          fine  della  difesa  dell'Amministrazione  finanziaria,  in
          ordine   alle  questioni  rilevate  ed  esaminate,  secondo
          criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.
             3. La direzione centrale di cui al comma 1,  sulla  base
          di   relazioni   periodiche  delle  direzioni  regionali  o
          compartimentali, esamina l'attivita'  di  rappresentanza  e
          difesa  degli  uffici  periferici  dinanzi alle commissioni
          tributarie e, se necessario, impartisce  le  direttive  del
          caso, per la loro organizzazione.
             4.  Gli  uffici periferici, sulla base degli indirizzi e
          delle  direttive  di  cui  ai  commi  2  e  3,   esercitano
          l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione
          nelle  controversie  dinanzi  alle commissioni tributarie e
          coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura  dello
          Stato  le  iniziative  dirette  a  facilitare  l'assistenza
          consultiva e il  patrocinio  in  giudizio  da  parte  della
          stessa".