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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 616

Regolamento recante estensione del conferimento della medaglia al merito di lungo comando al personale militare della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 21-12-1996
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  13  maggio  1935,  n.  908,  riguardante
l'istituzione della "Medaglia  al  merito  di  lungo  comando",  come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre
1957, n. 1110; 
  Visto il regio  decreto  10  ottobre  1935,  n.  1919,  concernente
l'estensione ai sottufficiali del  Regio  Esercito  del  conferimento
della medaglia al merito di lungo comando; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1953,
n. 331, recante la modificazione dei modelli del distintivo di  onore
per i mutilati di guerra, della croce per l'anzianita'  di  servizio,
della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al
valore aeronautico e della medaglia  militare  aeronautica  di  lunga
navigazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Mimistri; 
  Considerata  l'opportunita'  di  estendere  il  conferimento  della
medaglia, con le medesime prescrizioni e modalita'  di  cui  ai  regi
decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n. 1919, anche  al
personale militare della Marina e dell'Aeronautica; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 1996; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. La "Medaglia militare al merito di lungo  comando",  di  cui  ai
regi decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n.  1919,  e'
conferita, con le  medesime  prescrizioni  e  modalita',  anche  agli
ufficiali e sottufficiali della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare in attivita' di servizio che abbiano raggiunto  globalmente,
anche in piu' riprese,  i  previsti  periodi  minimi  di  comando  di
reparto o incarichi equivalenti. 
  2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al
comma 1, sono predisposte  dall'ufficio  del  segretario  generale  e
direttore  nazionale  degli  armamenti   ed   emanate   con   decreto
ministeriale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1996 
 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  ANDREATTA, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996 
  Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 8 
 
    AVVERTENZA: 
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  di  legge  o  alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. 
 
    Note alle premesse: 
   - L'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione  conferisce  al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare  le  leggi  e  di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
   - Il comma 1 dell'art. 17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74  del  D.Lgs.  3
febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: 
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
    b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale; 
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge; 
    d) l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 
   Il comma 4 dello stesso  articolo  stabilisce  che  gli  anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di  "regolamento",  siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale.