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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1996, n. 612

Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2004)
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Testo in vigore dal: 15-9-2004
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                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del
Fondo interbancario di garanzia;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Visto,  in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il
Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica
la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed
i  limiti  degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad
esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 26 agosto 1996;
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
"Regolamento  del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454"

                               Art. 1

  1.  Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire,
secondo  i  criteri  ed i limiti fissati dal presente regolamento, al
ripianamento  della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto
dopo  l'esperimento,  nei  confronti dei soggetti inadempienti, delle
procedure  di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di
cui all'art. 4 del presente regolamento.
  2.  Il  Fondo  risponde  nei  limiti  delle  proprie disponibifita'
finanziarie.
  3.  Sono  assistibili  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  le
operazioni  di  credito  agrario  ai  sensi  dell'art. 43 del decreto
legislativo  1 settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi,
di  importo  ((  da  euro 5.200 e fino a euro 1.550.000 )), destinate
alla   realizzazione   di  investimenti  aziendali,  all'acquisto  di
proprieta'  coltivatrice,  nonche'  al  consolidamento  di passivita'
onerose,  quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative
agricole  e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute.
I  finanziamenti  in favore di societa' di capitali sono garantiti se
il  capitale  sociale  e'  detenuto  da cooperative agricole e/o loro
consorzi  per  almeno  il  60%.  Per le operazioni di cui al presente
comma,  ad  eccezione  di  quelle  di consolidamento di passivita' la
garanzia si esplica (( nella misura del 75% della perdita subita. ))
  4.  Le  operazioni  di  consolidamento  delle  passivita'  onerose,
nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature
e bestiame sono garantite (( nella misura del 55% della perdita. ))
  5.  Sono  altresi'  coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le
operazioni  di  credito  agrario  di  durata  fino a 18 mesi, solo se
assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:
(( a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario
   fino a euro 104.000;
b) 35%  della  perdita  subita su finanziamenti di importo originario
   superiore  a  euro  104.000  e  fino a euro 775.000, riferiti alla
   singola banca. ))
  6.  Le  percentuali  di  cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite
all'ammontare  del  finanziamento  concesso,  costituiscono il limite
massimo di copertura del Fondo.
  ((  7.  La  garanzia  del  Fondo  opera  anche  nel  caso  in cui i
finanziamenti  vengano  prorogati in forza di specifiche disposizioni
di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti,
non   occorre   versare  una  nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe
riguardano   operazioni  finanziarie  non  assistite  dal  Fondo,  le
proroghe  stesse  possono essere garantite dal Fondo solo se disposte
per  legge  e  riguardano  operazioni  a tasso agevolato. La garanzia
opera  secondo  i  criteri previsti per le operazioni fino a diciotto
mesi, previo versamento della dovuta contribuzione. ))