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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 600

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, concernente la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-12-1996
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli 4, secondo comma, e 109 del  testo  unico  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  concernente  le
nuove   disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  ed  il  relativo  regolamento,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  la  fabbricazione  e  l'emissione  dei
biglietti di  banca,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;
  Visto l'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  la necessita' di integrare, in relazione alle innovazioni
tecnologiche, l'art. 24 del regolamento citato;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei
biglietti di  banca,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1981,  n. 811, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 24. - 1. La distruzione dei biglietti logori  o  danneggiati,
ritirati  dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale
di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro  del
tesoro,  alla  presenza  dei detentori delle relative chiavi nonche',
eventualmente, di altri rappresentanti designati  dal  Ministero  del
tesoro  e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto
apposito verbale.
   2. Presso le unita' di cassa delle filiali della  Banca  d'Italia,
dotate  di  idonea  apparecchiatura,  e'  consentito  procedere  alla
distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante  adozione  di
processi   automatici   di  selezione  dei  biglietti  e  contestuale
distruzione degli esemplari non riutilizzabili.
   3. Nei  casi  di  cui  al  comma  precedente  la  distruzione  dei
biglietti   avviene   sulla   base   di  un  analitico  procedimento,
determinato  dalla  Banca  d'Italia,   che   prevede   il   tipo   di
apparecchiatura   impiegata,  le  modalita',  le  caratteristiche,  i
vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli.  Il  procedimento
e' sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.
   4.  Le  filiali  della  Banca  d'Italia inviano quotidianamente, e
contestualmente alla chiusura delle  operazioni  di  distruzione  dei
biglietti,  all'ufficio  di  controllo  del  Tesoro  presso  la cassa
speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attivita' svolta.
   5. Sull'attivita' di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al
comma   precedente   puo'   richiedere  dati  e  informazioni.  Sullo
svolgimento di  tale  attivita',  possono  essere  altresi'  disposti
specifici  accertamenti,  periodici  o  straordinari,  da  parte  del
Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni puo' essere richiesta
l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 4
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.