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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1996, n. 561

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 14-11-1996
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina
del commercio";
  Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge
11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  la   determinazione   delle   tabelle
merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  opportunita'  di apportare alcune modificazioni al
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le  norme  di
esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni nazionali del commercio,
della cooperazione e del turismo;
  Udito  il  parere  n.  727/96  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
  Vista  la  comunicazione  fatta  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio
                    e distributori di carburante
  1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite  di  generi
di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di
carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale
4  agosto  1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto,
sono sostituite da  quelle  contenute  nell'allegato  1  al  presente
regolamento.
  2.   Coloro  che  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di  cui  al  comma  1
hanno  titolo  a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate
d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.
          AVVERTENZA:
             - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  contenuto  delle  tabelle  merceologiche  per  i
          titolari di rivendite di generi di monopolio e distributori
          di carburante di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto  1988,
          n. 375, era il seguente:
                            "TABELLA PER I TITOLARI
                      DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO
             Articoli per fumatori.
             Francobolli   per   collezione  ed  altri  articoli  per
          filatelici.
             Moduli  e  stampati  in  genere  per   comunicazioni   e
          richieste indirizzate a enti pubblici: moduli per contratti
          soggetti a registrazione.
             Articoli  di  cartoleria e cancelleria; mappe stradali e
          catastali.
             Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione
          della gioielleria per l'abbigliamento e  l'ornamento  della
          persona  in  metallo  o  pietra non preziosi) quali spille,
          fermagli,   braccialetti,   catene,   ciondoli,    collane,
          bracciali,   anelli,   perle,   pietre  e  vetri  colorati,
          orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da  polso,
          fermacravatte, porta chiavi e simili.
             Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi,
          pettini, forbici e bigodini.
             Necessaires  per  viaggio  e  per  toletta,  purche'  in
          metalli e materie non preziosi.
             Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i  lavori
          a  maglia, nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie
          non preziosi.
             Apriscatole,  levacapsule,  tagliacarte  in  metalli   e
          materie non preziosi.
             Pellicole      cinematografiche,      musicassette     e
          video-cassette da registrare.
             Lampade e torce elettriche, pile.
             Cerette  e  prodotti   per   la   depilazione,   saponi,
          dentifrici,  spazzolini  da  denti,  per  unghie,  shampoo,
          bagno-schiuma, rasoi, lamette, pennelli per barba, creme  e
          schiuma  da barba, dopobarba, netta-orecchie, ferma-capelli
          e retine per capelli, profumi, acque da toletta,  acque  di
          colonia,   deodoranti,  balsamo  per  capelli,  smalti  per
          unghie, creme per le mani, per il  viso  e  per  il  corpo,
          cipria, ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra,
          rossetti,  accessori  per  manicure, prodotti abbronzanti e
          liquidi o creme solari e simili.
             Caramelle,  confetti,  cioccolatini  e  pastigliaggi  in
          genere, gomme americane e simili, biscotti  preconfezionati
          e simili.
             Articoli   di  pelletteria  (escluse  le  calzature,  la
          valigeria e la borsetteria) quali portafogli,  portamonete,
          portassegni, portatessere, portafoto e simili, portachiavi,
          portacarte, cinture, cinturini per orologi.
             Articoli   di   cera,   spaghi,  ceralacca,  turaccioli,
          stuzzicadenti.
             Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica.
             Detersivi,   insetticidi   in   confezioni    originali,
          deodoranti.
             Callifughi,   cerotti,  garze,  siringhe,  profilattici,
          assorbenti  igienici,  disinfettanti  (alcool   denaturato,
          acqua  ossigenata,  tintura  di  iodio  e  simili),  cotone
          idrofilo.
             Articoli sportivi (meno i capi  di  abbigliamento  e  le
          calzature)  inclusi  gli  articoli da pesca per dilettanti;
          distintivi sportivi.
             Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
             Giocattoli (non sono comprese le  biciclette),  articoli
          per  carnevale,  per  presepi,  alberi di Natale ed addobbi
          natalizi,  pasquali  e  per  altre  feste  o  ricorrenze  a
          carattere  civile  o religioso; articoli per feste e giochi
          di societa: giochi pirici.
             Fiori artificiali.
             Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci,  tacchi,
          solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature.
                                    _______
                      TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI
                   DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI
             Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per
          la  manutenzione  e  la  protezione,  le  pile  e  le torce
          elettriche, le borse di pronto soccorso".