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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 553

Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ
    E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI
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  • 5 bis
  • PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE
    DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA
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  • orig.
  • 6 bis
  • 6 ter
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Testo in vigore dal: 23-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  staordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con
misure  di  ordine  normativo  per  prevenire le difficolta' pratiche
conseguenti  alla  sentenza  della  Corte costituzionale 17-24 aprile
1996, n. 131, in tema di incompatibilita' dei giudici;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  il termine di utilizzazione per finalita' di detenzione di
alcuni istituti penitenziari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Quando  venga  accolta  la  dichiarazione  di  astensione  o di
ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni
di  incompatibilita'  stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice
di  procedura  penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura
del  dibattimento,  si  applicano le disposizioni di cui ai commi che
seguono.
  2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la
dichiarazione  di  astensione  o di ricusazione conservano efficacia.
Salvo  che  ritenga  necessario  rinnovarli  in  tutto o in parte, il
giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura,
ovvero  mediante  indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del
codice di procedura penale.
  3.  I  termini  previsti  dall'articolo 303, comma 1, del codice di
procedura  penale  sono  sospesi  dalla  data  del  provvedimento che
accoglie  la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in
cui  il  dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in
cui   si   trovava  allorche'  e'  intervenuta  la  dichiarazione  di
astensione o di ricusazione.
  4.  La  sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il
termine  di  novanta  giorni, se si tratta di procedimento per taluno
dei  delitti  indicati  nell'articolo  51, comma 3-bis, del codice di
procedura  penale,  ovvero  il termine di sessanta giorni negli altri
casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la
dichiarazione   di   astensione  o  di  ricusazione,  ovvero,  se  il
provvedimento  e'  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, da quest'ultima data.
  5.  Nel  computo  dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice  di  procedura  penale,  salvo che per il limite relativo alla
durata  complessiva  della custodia cautelare, non si tiene conto del
periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.